Inammissibile nel giudizio di rinvio l’eccezione non esaminata in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 12214 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio è precluso l’esame di ogni questione logicamente pregiudiziale e incompatibile che la Corte di cassazione non abbia rilevato, o perché non investita da un motivo di ricorso, o perché la questione, pur astrattamente rilevabile d’ufficio, non lo è stata. La pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo in base a fatti sopravvenuti o a mutamenti normativi successivi. Le esimenti contemplate dall’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 non sono rilevabili d’ufficio dal giudice tributario: occorre una specifica domanda del contribuente, che ha l’onere di provare i presupposti, non proponibile per la prima volta in appello o in legittimità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale quale giudice di rinvio, a seguito di una precedente pronuncia di annullamento con rinvio di questa Corte. Il contribuente, nel giudizio di merito, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l’anno di imposta 2003, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a una società a ristretta base azionaria. Dopo l’accoglimento dell’appello e il successivo annullamento con rinvio, la Commissione regionale, in sede di rinvio, ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e ha escluso le sanzioni. L’Agenzia censura entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione delle norme sul deposito del ricorso in appello. La Corte lo dichiara infondato, ma corregge la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Dalla stessa illustrazione dell’Agenzia risulta che l’eccezione di tardività dell’appello non era stata oggetto del primo giudizio di legittimità, né era stata trattata nel giudizio conclusosi con l’annullamento con rinvio: essa è stata quindi sollevata per la prima volta davanti al giudice del rinvio.

Il principio è netto: nel giudizio di rinvio resta precluso l’esame di ogni questione logicamente pregiudiziale e incompatibile non rilevata dalla Corte suprema. La pronuncia di legittimità può essere rimessa in discussione solo per fatti sopravvenuti o mutamenti normativi successivi. Nel processo tributario il giudizio di rinvio è un processo chiuso, nel quale le parti non possono avanzare richieste diverse né difese che alterino il tema della decisione o contrastino con il giudicato implicito.

Poiché la sentenza di legittimità si era pronunciata sul merito della ripresa fiscale senza rilevare la questione preliminare dell’inammissibilità dell’appello, il giudizio di rinvio non poteva più averla ad oggetto: la relativa eccezione doveva essere dichiarata inammissibile a tale titolo.

Il secondo motivo è invece fondato. Per le esimenti dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997 il giudice tributario non può rilevarne d’ufficio l’esistenza in mancanza di domanda del contribuente, che ha anche l’onere di provarne i presupposti. Quanto all’esclusione per mancanza dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio. La norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso. L’Agenzia ha riportato le conclusioni dell’atto di riassunzione, dalle quali non risulta alcuna richiesta di disapplicazione delle sanzioni: la Commissione regionale ha quindi errato a escluderle.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. dichiarando dovute le sanzioni. Compensa le spese di merito e condanna l’intimato alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *