Giudizio di rinvio e giudicato: le sole voci rimaste da rideterminare (Cass. civ. Sez. I n. 21771 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dal giudicato formatosi sulle statuizioni non investite dalla cassazione, che restano definitive anche in presenza di una successiva pronuncia di illegittimità costituzionale che abbia travolto il criterio di calcolo applicato. Ove la Corte di cassazione abbia circoscritto il rinvio alla sola rideterminazione del risarcimento da occupazione appropriativa, al giudice del rinvio è precluso riesaminare le altre voci di danno già liquidate, segnatamente il risarcimento per i fondi residui e per la stradella e l’indennità per occupazione temporanea. Il ricalcolo del credito degli espropriati deve avvenire previa detrazione di tutti i pagamenti eseguiti dal debitore in forza dell’esecutività della sentenza poi cassata, non solo di quelli corrisposti al dante causa, ma anche di quelli versati ai cessionari pro quota del credito. In tema di esame contabile, l’acquisizione di documenti da parte del consulente è possibile con il consenso delle parti, espresso, tacito o per facta concludentia, e i vizi che ne derivano integrano una nullità relativa, soggetta all’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’occupazione di urgenza di un terreno disposta con decreto prefettizio per la costruzione di un tronco autostradale, seguita da proroghe e da un decreto di esproprio poi annullato dal giudice amministrativo, che aveva dichiarato illegittime anche le proroghe.
Dopo una lunga sequenza di pronunce di merito e di legittimità, con una sentenza del 2011 la Corte di cassazione aveva circoscritto il nuovo giudizio di rinvio al solo ricalcolo del risarcimento per occupazione appropriativa, alla luce di una pronuncia della Corte costituzionale che aveva caducato il criterio riduttivo del valore del bene. Investita del rinvio, la corte territoriale aveva però rimesso in discussione anche voci di danno ormai definitive e aveva detratto dal credito tutti i pagamenti eseguiti dal debitore, compresi quelli corrisposti ai cessionari del credito. Da qui i ricorsi in cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il thema decidendum del giudizio di rinvio. Dalla sentenza rescindente emerge con chiarezza che l’unica questione residua era la rideterminazione del risarcimento conseguente alla perdita del fondo per irreversibile trasformazione, mentre le censure relative ai fondi residui, alla stradella e all’indennità di occupazione temporanea erano state rigettate e erano ormai coperte da giudicato.
Su questa base il ricorso incidentale è accolto. La corte territoriale, nel formulare i nuovi quesiti al consulente, aveva reintrodotto la valutazione di voci di danno non più riesaminabili, violando il giudicato formatosi. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio, restando assorbita la doglianza del ricorso principale relativa alle spese.
Quanto alla sorte dei pagamenti, il primo motivo del ricorso principale è respinto. Il riferimento, contenuto nella sentenza rescindente, ai pagamenti effettuati in favore del dante causa non vale a limitare l’obbligo di restituzione a costui e ai suoi eredi, ma si estende a tutti gli importi corrisposti in ragione dell’esecutività della sentenza di merito, compresi quelli versati ai cessionari pro quota. Sarebbe illogico decurtare solo la somma corrisposta al dante causa e non quella pervenuta alla cessionaria nello stesso periodo.
La Corte esclude poi il vizio di motivazione dedotto con il secondo motivo, estraneo alla nozione di fatto storico, e dichiara inammissibili il terzo e il quinto motivo, non essendo stato trascritto il contenuto del giudicato asseritamente violato né individuato il fatto decisivo omesso. Il quarto motivo è in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ. e in parte infondato: in tema di esame contabile ex art. 198 cod. proc. civ., il consulente può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti con il consenso delle parti, e i vizi sul punto integrano nullità relativa, non rilevata nel giudizio di merito.
Nota della Redazione
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