Patrocinio a spese dello Stato e correzione degli errori materiali nel decreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21770 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza rivolta al giudice del procedimento. Nel giudizio di cassazione tale giudice si individua in quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Non trova applicazione l’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che impone la condanna alle spese in favore dello Stato solo quando la parte soccombente non sia ammessa al patrocinio. Ne consegue che la condanna del Ministero a rifondere le spese in favore della parte ammessa integra un errore materiale correggibile ex artt. 287 ss. e 391-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Ministero della Giustizia propose ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d’appello di Roma. Il giudizio di legittimità fu definito con decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con condanna del Ministero ricorrente a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente.

Il controricorrente, però, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Presidente coordinatore dell’area lavoro pubblico contrattualizzato attivò d’ufficio la procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto, concernente la condanna alle spese in favore della parte ammessa anziché dello Stato. Il difensore presentò altresì istanza di liquidazione dei compensi, e il lavoratore depositò memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettura del decreto che ha definito la controversia. Da esso emerge che il Ministero ricorrente era stato condannato a rifondere le spese in favore del controricorrente, il quale però risultava ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Questa circostanza rende la statuizione sulle spese non conforme al quadro normativo.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, quando la parte ammessa al patrocinio sia vittoriosa in una controversia civile contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza rivolta al giudice del procedimento. Nel giudizio di cassazione tale giudice è quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in caso di cassazione senza rinvio, quello che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Non può invece trovare applicazione l’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone la condanna alle spese in favore dello Stato quando la parte soccombente non sia ammessa al patrocinio. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 18162 del 26 giugno 2023 e Cass., Sez. 6-2, n. 30876 del 29 novembre 2018.

Ne deriva la sussistenza di errori materiali nella motivazione e nel dispositivo del decreto. La Corte procede pertanto alla loro correzione ai sensi degli artt. 287 ss. e 391-bis cod. proc. civ., sostituendo la statuizione sulle spese con il rilievo che non vi è luogo alla loro regolazione, e sopprimendo la condanna contenuta nel dispositivo.

Il Collegio dichiara inoltre inammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi presentata dal difensore della parte ammessa al patrocinio, non essendo quella la sede della liquidazione. Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, trattandosi di procedura di natura amministrativa, priva di una parte soccombente in senso proprio e attivata d’ufficio, come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 29432 del 14 novembre 2024, Cass., Sez. Un., n. 9438 del 27 giugno 2002 e Cass., Sez. 6-2, n. 21213 del 17 settembre 2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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