Giudizio di rinvio: preclusione sul giudicato interno incompatibile con la cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 34449 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo va coordinata con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio. Tale efficacia riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate. Il giudice di rinvio non può quindi esaminare la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio.

Il Fatto

Un’associazione non riconosciuta, esercente attività culturali e ricreative, e il suo legale rappresentante proponevano distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso avvisi con cui l’Agenzia delle entrate, disconoscendo i benefici della legge n. 383/2002, aveva accertato un maggior reddito per l’anno 2010 e operato una ripresa per Ires, Irap e Iva. Riuniti i ricorsi, la Commissione accolse il solo ricorso del legale rappresentante.

La Commissione Tributaria Regionale rigettò l’appello erariale, escludendo la responsabilità del rappresentante per difetto di prova dell’effettiva attività gestoria. La Cassazione, con ordinanza n. 8525/2022, accolse il ricorso dell’Agenzia e cassò con rinvio. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò l’eccezione di giudicato interno del contribuente e accolse nel merito l’appello erariale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il motivo si fonda sull’assunto che si fosse formato un giudicato favorevole al contribuente in appello, in riferimento a un vizio di motivazione dell’avviso impugnato su cui l’Amministrazione finanziaria non aveva proposto ricorso per cassazione, avendo impugnato solo la questione relativa all’art. 38 cod. civ.

La Corte muove dal principio già affermato in materia. In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa. Ne deriva che il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, qualora tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio. A sostegno richiama Cass. n. 2411 del 2016 e Cass. n. 2365 del 2025.

Tale ricostruzione è confermata dall’intervento delle Sezioni Unite n. 24172 del 2025, che, pur affermando che il giudicato rientra tra le questioni processuali rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado in quanto vizio attinente a «questioni fondanti» del processo, ha ribadito l’effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 cod. proc. civ., con la medesima estensione.

Alla luce di tali coordinate, la decisione di cassazione con rinvio è del tutto incompatibile con l’asserito giudicato sulla prima sentenza di appello. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con integrazione in tal senso della motivazione della sentenza impugnata. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, mentre non ricorrono i presupposti dell’art. 96 cod. proc. civ. invocato dalla difesa erariale. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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