Vincolo del giudice del rinvio all’ordine di acquisizione documentale ex art. 213 c.p.c. (Cass. civ. n. 18818 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase di quello originario, da ritenersi unico e unitario, con la conseguenza che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che ha disposto il rinvio e non può riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, né procedere all’esame di qualsiasi altra questione che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia rescindente. Nel caso in cui la cassazione sia stata disposta per la mancata emissione dell’ordine di acquisizione documentale ex art. 213 cod. proc. civ., il giudice del rinvio non può esimersi dall’emettere tale ordine, né può ritenere superata la questione sulla base di documenti già prodotti e già esaminati nella fase rescindente, dovendo ritenersi definitivamente accertato che quegli atti non integrano il requisito richiesto dalla pronuncia di legittimità.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione con cui era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.000,00 e la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per tre anni, per l’emissione di due assegni privi di provvista. L’ordinanza era stata sottoscritta da un viceprefetto aggiunto. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ritenendo l’atto viziato per difetto di delega, ma il Tribunale aveva riformato la decisione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1595/2020, aveva accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento prefettizio posto a fondamento della decisione non integrava un formale atto di delega e che il giudice aveva omesso di emettere l’ordine ex art. 213 cod. proc. civ. richiesto dalla parte. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Perugia aveva nuovamente rigettato l’opposizione, ritenendo sufficiente la nomina del funzionario a dirigente dell’Area competente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando la sentenza impugnata per non essersi uniformata al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente. Ha anzitutto ribadito il principio – richiamando Cass. Sez. 1, n. 16915/2025, Cass. Sez. L, n. 26545/2024, Cass. Sez. 2, n. 27343/2018 e Cass. Sez. 3, n. 8225/2013 – secondo cui il giudice del rinvio non può riesaminare i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né sindacare o eludere la sentenza che ha disposto il rinvio, neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi.
Ha quindi osservato che l’ordinanza della Cassazione era stata chiara nell’affermare la necessità di un formale provvedimento di delega e nell’evidenziare che la richiesta istruttoria ex art. 213 cod. proc. civ. era rimasta inascoltata. La Corte ha escluso che il provvedimento prefettizio già prodotto integrasse il requisito della delega formale, poiché, in caso contrario, la sentenza non sarebbe stata cassata per la mancata emissione dell’ordine di acquisizione. Di conseguenza, il giudice del rinvio non poteva esimersi dall’emettere tale ordine, né poteva fondare la decisione su documenti già valutati nella fase rescindente.
La Corte ha infine rilevato che il Tribunale non aveva neppure tentato di individuare nel decreto un contenuto specificamente attributivo della delega di firma, dimostrando di non avere compreso il contenuto della pronuncia che aveva disposto il rinvio. Ha quindi accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Perugia, in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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