TARSU: il presupposto impositivo richiede la verifica della detenzione delle aree (Cass. civ. Sez. V n. 15126 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TARSU è costituito dal mero fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione di un locale o di un’area scoperta, a prescindere dal titolo in base al quale essa avvenga. Nei rapporti tra ente locale e gestore del servizio di parcheggio, la qualità di detentore delle aree non discende automaticamente dalla concessione della gestione del servizio, ma deve essere accertata in concreto, verificando se la convenzione abbia attribuito al gestore anche la detenzione e la custodia delle superfici. L’assoggettamento a tassazione non può essere desunto dal solo fatto che il proprietario continui ad esercitare alcune facoltà di dominio sulle aree.
Il Fatto
La società contribuente, gestore di parcheggi pubblici, impugnava due avvisi di accertamento TARSU relativi all’annualità 2014, aventi ad oggetto superfici destinate a parcheggi. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accogliendo l’appello del Comune, riteneva sussistente il presupposto impositivo per il solo fatto dell’affidamento della gestione del servizio di parcheggio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, deducendo, tra l’altro, l’omessa pronuncia sul giudicato esterno, la decadenza dalla riscossione e la violazione dell’art. 62 d.lgs. n. 507/1993.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il primo motivo, relativo al giudicato esterno, ritenendo l’eccezione scrutinabile direttamente in sede di legittimità, ma infondata nel merito. Il giudicato formatosi sulla sentenza relativa all’annualità 2006, infatti, concerneva una situazione di fatto diversa, antecedente alla stipula del contratto con decorrenza dal 1° dicembre 2007, il cui contenuto deve essere valutato per stabilire se la contribuente abbia assunto la qualità di detentrice delle aree.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito la distinzione tra decadenza dall’attività di accertamento e prescrizione del diritto alla riscossione, escludendo che nel caso di specie, riguardante la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento, si ponesse un problema di prescrizione. Ha inoltre rigettato il terzo motivo relativo all’inammissibilità dell’appello, valorizzando il carattere devolutivo pieno del gravame tributario e la possibilità di desumere la specificità dei motivi dall’intero atto di impugnazione.
La Corte ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riassunti gli atti impositivi, e il sesto e settimo motivo per commistione di censure incompatibili, richiamando i principi che vietano l’elaborazione di motivi caratterizzati da un’impropria sovrapposizione di vizi.
Accogliendo il quinto motivo, la Corte ha affermato che la corte regionale aveva errato nel ritenere che la concessione della gestione del servizio di parcheggio comportasse automaticamente l’assoggettamento a imposizione. È necessario, invece, accertare in concreto se la convenzione abbia attribuito al gestore la detenzione e custodia delle aree, essendo la tassa dovuta solo per il fatto di occupare o detenere le superfici. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
Nota della Redazione
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