Il presupposto TARI sussiste in capo al concessionario solo se detiene le aree a parcheggio (Cass. civ. Sez. 5 n. 15115 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto impositivo della TARI, ex art. 1, commi 641 e 642, legge n. 147/2013, è costituito dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a prescindere dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale essi siano occupati o detenuti. Tale presupposto non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare alcune facoltà di dominio sulle superfici. Tuttavia, in tema di parcheggi pubblici, la sua sussistenza in capo al concessionario del servizio va verificata in concreto, accertando se la convenzione con l’ente locale abbia attribuito allo stesso anche la detenzione e custodia, in tutto o in parte, delle aree destinate a parcheggio, ovvero soltanto la potestà di disciplinare la sosta e di riscuotere i corrispettivi dagli utenti. In quest’ultimo caso, l’occupazione o detenzione rimane in capo all’ente comunale e il concessionario non è soggetto passivo del tributo.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi comunali impugnava il sollecito di pagamento TARI emesso nei suoi confronti per l’anno 2016, avente ad oggetto le superfici destinate a parcheggi pubblici. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e, in sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, ritenendo che la convenzione stipulata con il Comune attribuisse alla società la mera gestione del servizio e non anche la detenzione delle aree. Il concessionario proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, tra cui la violazione della disciplina del presupposto impositivo della TARI e dell’interpretazione del contratto, lamentando anche l’omesso esame dei parcheggi coperti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha innanzitutto escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato dalla controricorrente, riaffermando il principio secondo cui l’eccezione deve essere coordinata con l’onere di specificità ed autosufficienza: chi la solleva in sede di legittimità deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui la questione è stata prospettata nel merito e la relativa documentazione, non potendo produrla per la prima volta in cassazione, salvo che il giudicato sia maturato dopo la sentenza impugnata.
Quanto al merito, il Collegio ha scrutinato i motivi di ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati. La Suprema Corte ha precisato che il presupposto della TARI prescinde dal titolo di occupazione e che la verifica decisiva consiste nello stabilire se la convenzione abbia trasferito al concessionario la detenzione delle aree, non essendo sufficiente che il proprietario conservi alcune facoltà di dominio. Tale verifica costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il cui esito non è censurabile in sede di legittimità quando sia basato su un’interpretazione della convenzione rispettosa dei canoni ermeneutici. Nel caso di specie, la CTR aveva motivatamente escluso che la convenzione attribuisse la detenzione delle superfici, ravvisando nella società soltanto la potestà di disciplinare il parcheggio e riscuotere le tariffe.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame dei parcheggi coperti, è stato dichiarato inammissibile sia perché la questione dell’occupazione era stata comunque esaminata dal giudice di secondo grado senza distinguere tra aree scoperte e coperte, sia per la sussistenza di una doppia conforme tra le decisioni di merito, ai sensi dell’art. 360, terzo comma, c.p.c., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a fondamento delle due sentenze.
Infine, il quarto motivo, relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c., è stato parimenti dichiarato inammissibile, trattandosi di una valutazione di fatto del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali estremi, nella specie insussistenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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