La motivazione apparente rende nulla la sentenza della CTR e impone il rinvio in cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15744 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente, che comporta la nullità della sentenza per error in procedendo, ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, così da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. È nulla la sentenza che accolga l’appello senza chiarire il percorso logico seguito, senza spiegare le ragioni della condivisione delle difese della parte e senza precisare le conseguenze che ne derivano. Il giudice d’appello, inoltre, deve sempre chiarire se la pretesa sia dovuta, anche in misura inferiore a quella accertata, dovendo in tal caso rideterminare l’entità della pretesa, non potendosi limitare all’annullamento in toto dell’avviso.
Il Fatto
La società, esercente attività di commercio di autoveicoli, era stata destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate determinava maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IVA, IRAP ed IRES per l’anno 2016. L’accertamento, redatto con metodo induttivo, traeva origine dalla verifica della Guardia di Finanza che aveva rilevato l’omessa istituzione delle scritture contabili per i periodi d’imposta 2013-2017. Il contribuente aveva giustificato tale omissione con il decesso del consulente fiscale.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, che proponeva appello. La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’impugnazione e compensava le spese. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando che la sentenza di appello si riducesse a brevi affermazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per pervenire all’accoglimento. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e Sezioni Unite n. 22232/2016 secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente ovvero caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o da affermazioni incomprensibili.
Nel caso di specie, la motivazione della CTR — integralmente trascritta dalla Corte — si limitava ad affermazioni di carattere generale, quali la mancata depurazione dei ricavi dai costi riconosciuti e la necessità di tener conto delle fatture rinvenute dai verificatori per il corretto calcolo dell’IVA, senza rendere comprensibile il percorso argomentativo. La Corte ha escluso che potesse configurarsi una valida motivazione per relationem alle difese della contribuente: quand’anche il giudice d’appello avesse inteso farle proprie, avrebbe comunque dovuto spiegare le ragioni della condivisione, le conseguenze che ne derivavano e le prove poste a fondamento della decisione, tanto più in presenza di un accertamento condotto con metodo induttivo.
La Corte ha inoltre rilevato che la CTR era pervenuta all’annullamento integrale dell’avviso, mentre dalle stesse difese della contribuente emergeva che le imposte, almeno in misura inferiore a quella accertata, fossero dovute. Su tale punto i giudici di legittimità hanno sottolineato che il giudice d’appello avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali nulla fosse dovuto o, in alternativa, rideterminare l’entità della pretesa, richiamando i precedenti di Cass. n. 13034/2012, Cass. n. 6918/2013 e Cass. n. 24611/2014. L’assenza di tali chiarimenti ha integrato il vizio di motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Il secondo motivo — relativo alla violazione degli artt. 109 d.P.R. n. 917/1986, 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 e 36 e 38 d.l. n. 41/1995 in tema di riconoscimento dei costi e di applicabilità del regime del margine in assenza delle scritture contabili — è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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