Giurisdizione italiana e frammento di condotta illecita commesso in Italia (Cass. pen. Sez. II n. 1952 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all’estero, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, cod. pen., è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta illecita, intesa in senso naturalistico, apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero. Non è tuttavia consentito ritenere sussistente la giurisdizione invocando, quale frammento commesso in Italia, un segmento di condotta che l’imputato, ontologicamente, non avrebbe potuto realizzare se non concorrendo nel reato presupposto, evenienza che comporterebbe l’impossibilità di rispondere dei reati di riciclaggio e ricettazione per effetto della clausola di riserva contenuta negli artt. 648 e 648-bis cod. pen. In caso di reato comune commesso interamente all’estero da cittadino italiano, il giudice deve valutare l’applicazione dell’art. 9 cod. pen., con i diversi requisiti previsti dal primo e dal secondo comma.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 04.04.2023, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Trani del 30.01.2019, aveva confermato la responsabilità degli imputati per ricettazione e riciclaggio. La vicenda riguardava una autovettura di provenienza illecita reimmatricolata in Germania con l’uso di una carta di circolazione contraffatta, rispetto alla quale il reato presupposto era stato commesso in Italia.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in favore di quella tedesca. Sostenevano, infatti, che le condotte di riciclaggio e ricettazione fossero state realizzate in Germania, dove era avvenuta la nuova immatricolazione del mezzo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, riconoscendogli carattere assorbente. Il percorso argomentativo muove dall’art. 6, secondo comma, cod. pen., secondo cui il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero quando ivi si è verificato l’evento.
Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ricorda che per radicare la giurisdizione italiana è sufficiente anche un solo frammento della condotta commesso in Italia. In questo senso vengono citate Sez. 4, n. 39993 del 07.10.2021 e, in senso conforme, Sez. 6, n. 13085 del 03.10.2013.
Tuttavia, la Corte rileva che la Corte di appello aveva ancorato la sussistenza della giurisdizione alla commissione in Italia dei reati presupposto, ovvero l’appropriazione indebita dell’autovettura e il furto di carte di circolazione avvenuto in Foggia. Tale ragionamento è stato ritenuto privo di fondamento: si è attribuito agli imputati un frammento di condotta che essi, ontologicamente, non avrebbero potuto commettere senza concorrere nel reato presupposto, con conseguente impossibilità di rispondere di riciclaggio e ricettazione per effetto della clausola di riserva degli artt. 648 e 648-bis cod. pen.
Dalla sentenza impugnata non emergono altri elementi dai quali desumere che ulteriori segmenti delle condotte siano stati realizzati in Italia. Al contrario, gli atti di merito attestano che gli imputati erano stati fermati in Germania e che la nuova immatricolazione era avvenuta sempre in Germania, senza prova di loro presenza in Italia nel periodo intermedio.
La Corte introduce poi un secondo profilo di accertamento per il giudice del rinvio. Poiché gli imputati sono entrambi cittadini italiani, occorrerà valutare l’applicazione dell’art. 9 cod. pen. qualora i reati siano ritenuti commessi interamente all’estero. Per il riciclaggio non sono previsti ulteriori requisiti, trattandosi di reato punito con pena minima non inferiore a tre anni; per la ricettazione occorrerà invece verificare la richiesta del Ministro della giustizia o l’istanza o querela della persona offesa. La Corte precisa altresì che la presenza del cittadino nel territorio dello Stato, quale condizione di procedibilità, deve preesistere all’esercizio dell’azione penale e non viene meno per l’eventuale allontanamento, richiamando Sez. 6, n. 19335 del 13.01.2023. La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Nota della Redazione
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