Occupazione abusiva e stato di necessità abitativo: serve pericolo attuale e transitorio (Cass. pen. Sez. II n. 1953 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abusiva occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali riconosciuti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. La scriminante di cui all’art. 54 cod. pen. può essere invocata solo in relazione a un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa. Le condizioni economiche di ordinario disagio non integrano la scriminante sotto il profilo della inevitabilità del pericolo.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un giudizio abbreviato nel quale il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 4 novembre 2022, aveva condannato i ricorrenti per i reati di occupazione abusiva di una casa popolare e di danneggiamento della porta di ingresso dell’abitazione. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 16 aprile 2024, ha confermato la condanna.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale escluso la scriminante dello stato di necessità, asseritamente dimostrata dalla loro indigenza e dalla documentazione fotografica raffigurante la fatiscente abitazione dei genitori, e per la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La Corte muove da un principio di diritto consolidato: l’occupazione abusiva di un immobile può essere scriminata dallo stato di necessità quando il pericolo di danno grave alla persona si traduca nella compromissione del diritto di abitazione o di altri diritti fondamentali garantiti dall’art. 2 Cost.

Tale scriminante, però, esige il concorso di tutti i suoi elementi costitutivi per l’intero tempo dell’illecita occupazione, segnatamente l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo. Ne deriva che essa può essere invocata solo rispetto a un pericolo attuale e transitorio e non per soddisfare l’esigenza di reperire un alloggio in via definitiva. Il Collegio richiama sul punto Sez. II n. 10694 del 2019.

Nel caso concreto i ricorrenti non hanno contestato di avere occupato l’immobile per esigenze abitative, senza allegare alcunché sulla impossibilità di sopperire diversamente a una necessità non transitoria. Le loro condizioni economiche di ordinario disagio non bastano a integrare la scriminante sotto il profilo della inevitabilità del pericolo.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il giudice di appello ha escluso la non particolare tenuità dell’offesa valorizzando la condotta particolarmente violenta, con sfondamento della porta di ingresso di un immobile di proprietà pubblica in assenza di urgenza. Si tratta di valutazione di merito non manifestamente illogica, idonea a giustificare il diniego della causa di esclusione della punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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