Giurisdizione TSAP sulle opere di collettamento e depurazione delle acque reflue (TAR Lombardia n. 300 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, primo comma, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, su ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi idonei a incidere in maniera immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, ancorché adottati da autorità non istituzionalmente preposte alla loro cura. Il discrimine per il riparto va individuato nell’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque, non nella natura soggettiva dell’organo che lo emana né nella forma dell’accordo tra amministrazioni. Rientrano pertanto in tale giurisdizione gli atti che disciplinano la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento e depurazione di acque reflue, comportando una diversa localizzazione dell’impianto, un diverso tracciato della condotta e il recapito finale in un diverso bacino demaniale. La finalità perseguita, più che i mezzi impiegati, qualifica il potere esercitato come forma di regimazione delle acque.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il procedimento di realizzazione del nuovo sistema di collettamento e depurazione delle acque reflue della sponda bresciana del Lago di Garda, avviato nel 2017 e ancora in corso. Dopo l’iniziale soluzione progettuale Gavardo-Montichiari, approvata nel 2021 a livello preliminare, e la successiva Convenzione del 14 gennaio 2022 per la progettazione definitiva, il sopraggiungere della Direttiva UE 2024/3019 ha imposto un ripensamento e orientato le autorità verso la soluzione della depurazione unica a Lonato, tuttora in via di approvazione.
Un Comune rivierasco ha impugnato la Convenzione del 2022 davanti al giudice amministrativo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del TSAP, oltre all’inammissibilità per carenza di interesse e all’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata e assorbente l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento consolidato della Corte regolatrice della giurisdizione (Cass. Sez. Un. n. 6801 del 2024; Sez. Un. n. 4061 del 2024; Sez. Un. n. 12962 del 2022). L’art. 143 r.d. n. 1775 del 1933 devolve al giudice specializzato ogni controversia relativa ad atti che incidono, in modo non occasionale ma immediato e diretto, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio.
Tale giurisdizione copre anche i provvedimenti emanati da organi non preposti alla cura delle acque, purché interferiscano con le determinazioni che ne regolano l’uso, autorizzando, impedendo o modificando le opere o determinando i modi di acquisto dei beni necessari. Il criterio discretivo è dunque l’incidenza diretta del provvedimento sul governo delle acque, come ribadito dal giudice amministrativo (Cons. Stato n. 5425 del 2025; Cons. Stato n. 15 del 2024).
Nel caso concreto, gli atti impugnati prevedono un sistema di collettamento del tutto diverso da quello attuale: la condotta non corre più sul fondale del Lago, ma esclusivamente in territorio bresciano, con recapito finale delle acque depurate nel Fiume Chiese anziché nel Lago. Ne deriva una disciplina diretta del decorso, degli utilizzi e della destinazione finale delle acque. Il Collegio valorizza la qualificazione delle acque reflue come acque pubbliche destinate a usi di interesse generale, richiamando la nozione di servizio idrico integrato e gli artt. 6 e 7 della legge n. 36 del 1994.
Le ricadute urbanistiche, ambientali ed espropriative dell’opera non distolgono la giurisdizione: la valutazione di incidenza ambientale assume rilievo meramente strumentale rispetto al profilo assorbente della gestione delle acque pubbliche. Né rileva la forma dell’accordo tra amministrazioni, poiché l’atto che incide immediatamente sull’uso delle acque resta devoluto al giudice specializzato. Il ricorso è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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