Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese per sopravvenuta transazione (TAR Lombardia n. 1937 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di un accordo transattivo che elimini l’interesse del ricorrente alla decisione determina la rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con declaratoria resa ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La mancanza di attività difensionale delle controparti e le ragioni che hanno condotto alla rinuncia, riconducibili a una sopravvenienza verificatesi nel corso del giudizio, integrano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, anche in presenza di opposizione delle parti intimate.
Il Fatto
I ricorrenti propongono ricorso per l’annullamento della delibera della Giunta comunale di Melegnano n. 17 del 18.02.2022, avente ad oggetto l’adozione del piano attuativo relativo al comparto C nell’ambito di trasformazione AT 24 Bertarella San Carlo, unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenziali. L’impugnativa è integrata da due ricorsi per motivi aggiunti, il primo depositato nel settembre 2022 avverso la delibera di approvazione del piano attuativo, il secondo depositato nel gennaio 2024 avverso la delibera di efficacia del piano e di aggiornamento dello schema di convenzione urbanistica.
Nel corso del giudizio sopravviene un accordo transattivo con una delle società interessate. I ricorrenti e i loro difensori, con apposita istanza depositata, dichiarano di non avere più interesse alla decisione e chiedono che il giudizio sia dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese. Il Comune di Melegnano e alcune società intimate si oppongono alla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i ricorrenti, con istanza del 31 marzo 2025 ritualmente depositata, hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, dando atto della sussistenza di un accordo transattivo. Tale dichiarazione integra una rinuncia al ricorso e, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di legge richiesti dall’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., che disciplina la rinuncia al ricorso e la sua accettazione. La rinuncia non richiede l’accettazione delle controparti ai fini dell’estinzione, essendo sufficiente la dichiarazione documentata della parte sostanziale. Il Collegio dichiara pertanto estinto il giudizio, come da epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti.
Sul regolamento delle spese, il Tribunale osserva che le controparti intimate si sono opposte alla richiesta di compensazione. Tuttavia, rileva la mancanza di attività difensionale svolta dalle stesse e le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di rinuncia, riconducibili a una sopravvenienza verificatesi nel corso del giudizio.
Tale sopravvenienza, estranea alla condotta processuale delle parti, giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Il Collegio accoglie quindi la richiesta di compensazione, ponendo le spese a carico delle parti secondo il regime della compensazione integrale, e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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