Sanzioni disciplinari agli studenti e diritto di difesa nel procedimento accademico (TAR Piemonte n. 1232 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare degli studenti degli istituti di alta formazione artistica non trova applicazione la garanzia dell’assistenza di un difensore durante l’audizione, poiché l’art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 non la prevede e, in assenza di espressa disposizione, il diritto di difesa si esercita senza legale. La genericità dell’art. 78 del regolamento didattico non comporta illegittimità se le sanzioni sono collegate alle condotte descritte nel codice etico, non essendo esigibile la tipizzazione analitica dei comportamenti dello studente. La valutazione di gravità dei fatti e la scelta della sanzione integrano ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Un ricorrente, all’epoca studente e Presidente della Consulta degli studenti di un’Accademia, era destinatario di due segnalazioni provenienti da altrettante studentesse, componenti del medesimo organo consultivo. Le segnalazioni lamentavano atteggiamenti irrispettosi e vessatori, che avevano indotto le studentesse a rassegnare informalmente le dimissioni, e riferivano irregolarità contenute in un verbale di riunione della Consulta.

All’esito del procedimento disciplinare, il Consiglio accademico deliberava l’interdizione da tutti i corsi per cinque giorni, poi comminata con decreto direttoriale. Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR, deducendo indeterminatezza della norma sanzionatoria, lesione del diritto di difesa per mancata ammissione del legale e difetto di motivazione. Con motivi aggiunti impugnava anche il nuovo Regolamento disciplinare degli studenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla difesa dell’Accademia, in quanto il merito è risultato infondato.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha osservato che l’art. 78 del regolamento didattico, richiamando l’art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935, elenca le sanzioni applicabili e le collega alle condotte descritte nel codice etico. Per gli studenti, a differenza dei dipendenti, è arduo tipizzare analiticamente ogni comportamento sanzionabile, né occorre una norma per chiarire che non si possono sottoporre altri studenti a pressioni e vessazioni o indicare dati non veri in un verbale.

Sul secondo motivo, il Collegio ha rilevato che il diritto di difesa è stato pienamente garantito: contestazione con indicazione degli uffici di riferimento, termine per la comparizione, difese scritte, ulteriore termine di cinque giorni per la memoria e audizione davanti al Consiglio accademico. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 6556 del 2006 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2162 del 2012, il Tribunale ha affermato che il procedimento disciplinare ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché l’organo procedente può non ammettere il difensore all’audizione senza comprimere la sfera del diritto di difesa. L’art. 41 della Carta di Nizza garantisce l’audizione e l’accesso al fascicolo, non la scelta delle modalità di audizione.

Il terzo motivo è stato parimenti disatteso: dalla contestazione, dal verbale e dal provvedimento emerge che il ricorrente è stato sanzionato per condotte aggressive verso due colleghe e per la falsa attestazione di una presenza nel verbale della Consulta, fatti mai contestati e solo ridimensionati come scambi dialettici o refusi non corretti. Escluso lo sviamento di potere, il difetto di proporzionalità non è configurabile, rientrando la valutazione di gravità nell’ampia discrezionalità amministrativa, con i limiti della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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