Ricongiunzione onerosa: mancato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 44 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi ex art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si perfeziona con il pagamento dell’onere calcolato dall’ente previdenziale. Il mancato tempestivo versamento dell’onere, in tutto o almeno nella parte corrispondente alle prime tre rate, integra una presunzione assoluta di rinuncia alla facoltà, che non ammette prova contraria. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali, sicché l’interruzione del piano rateale non consente di valorizzare, ai fini pensionistici, il periodo corrispondente alle rate già corrisposte. Nel rito pensionistico la domanda di restituzione degli oneri versati è inammissibile se non preceduta dalla previa domanda amministrativa, costituendo l’esaurimento del procedimento amministrativo condizione di proponibilità della domanda giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, assunto nei ruoli della Polizia di Stato dal 1° ottobre 2004, aveva ottenuto dall’I.N.P.S., con provvedimento del 4 novembre 2016, l’accoglimento della domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati nel settore privato, per complessivi anni 8, mesi 7 e giorni 22. L’onere liquidato era pari a € 6.219,84, rateizzato in 104 mensilità da € 59,81.
Il pagamento avveniva mediante trattenuta sulla retribuzione fino al collocamento a riposo per limiti di età dal 1° marzo 2021. Interrotti i versamenti, l’Istituto, con provvedimento dell’11 gennaio 2022, dichiarava il ricorrente decaduto dalla ricongiunzione per mancanza totale o parziale dei pagamenti rateali. Il ricorso amministrativo del 18 marzo 2022 veniva respinto dal Comitato di Vigilanza con delibera n. 75 del 29 marzo 2023. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla ricongiunzione e, in via subordinata, per la restituzione degli oneri già versati.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte ricostruisce il perimetro della propria giurisdizione esclusiva in materia pensionistica. Il giudizio pensionistico non è strutturato in forma impugnatoria: non è preordinato all’annullamento degli atti amministrativi, ma all’accertamento del diritto a pensione. Esso si estende alle vicende connesse, comprese quelle relative al riscatto e alla ricongiunzione di periodi assicurativi, poiché incidono sull’an e sul quantum del trattamento.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 5 della legge n. 29/1979, che riconduce il mancato versamento dell’onere, in tutto o almeno nella parte corrispondente alle prime tre rate, alla rinuncia alla ricongiunzione. La giurisprudenza di legittimità — Cass. civ., Sez. Lav., n. 9692 del 2010 — ha chiarito che l’interessato che abbia cessato i versamenti non può poi esercitare la facoltà previo pagamento delle rate scadute, configurandosi comunque la risoluzione del negozio. La successiva Cass. civ., Sez. Lav., n. 3576 del 2022 ha qualificato la fattispecie come presunzione assoluta di rinuncia, insuscettibile di prova contraria.
La Corte osserva che l’omissione contestata si è protratta per oltre nove mensilità, dalla cessazione dal servizio fino alla richiesta del patronato del 10 dicembre 2021, senza alcun atto di impulso del ricorrente. Il carattere negoziale e disponibile della ricongiunzione esclude che la volontà dell’interessato possa essere ricostruita diversamente, non essendo ammesse ricongiunzioni parziali. I messaggi e le circolari dell’Istituto richiamati non costituiscono fonti autonome, ma mere istruzioni operative della disciplina legislativa. Il ricorrente avrebbe potuto proseguire i versamenti con modello F24, come indicato nelle avvertenze del provvedimento di ricongiunzione.
Quanto alla domanda subordinata di restituzione, la Corte la dichiara inammissibile per assenza di previa domanda amministrativa. L’art. 153 c.g.c. sanziona con l’inammissibilità il ricorso che proponga domande non esaminate in sede amministrativa. Nella specie, le interlocuzioni richiamate riguardavano esclusivamente la ricongiunzione e mai la restituzione degli oneri, pretesa per la prima volta in causa. La domanda, pur fondata sui medesimi fatti, ha oggetto differente e non è ricompresa in quella principale. Il ricorso è pertanto respinto quanto alla domanda principale e dichiarato inammissibile in parte qua, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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