Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: organizzatore anche il mero esecutore coordinato (Cass. pen. Sez. V n. 11229 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore spetta a colui che coordina il contributo degli associati, con connotazione esecutiva e senza necessità che egli si collochi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, in una struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice. La qualifica si attribuisce anche a chi assuma poteri di gestione in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo, quand’anche non pienamente autonomi. La distinzione tra organizzatore e partecipe non incide sull’operatività del regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. né sulla durata massima della custodia cautelare, perché per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 la pena edittale massima va determinata secondo la regola dell’art. 23, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a una persona gravemente indiziata di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di reati fine di trasporto, detenzione e cessione.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: l’insussistenza dei gravi indizi del delitto associativo e l’attribuzione al ricorrente del ruolo di organizzatore, oltre al difetto di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente sosteneva di essere mero esecutore delle istruzioni del vertice del sodalizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo non ha mosso effettive censure di legittimità, ma ha sollecitato una diversa valutazione del fatto, in questa sede non consentita, affidandosi a enunciati assertivi privi persino dell’allegazione del travisamento degli elementi in atti.

Il Collegio ha ribadito che il controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificarne le ragioni giuridiche e l’assenza di illogicità evidenti, restando interno al provvedimento e non potendo tradursi in una nuova valutazione degli indizi. Sul punto richiama Sez. 4 n. 18795 del 2017 e Sez. 5 n. 15138 del 2020.

Sulla qualificazione soggettiva, la Corte osserva che il ruolo di organizzatore si riconosce a chi coordina il contributo degli associati e, in una struttura verticale, è compatibile con una posizione di subalternità rispetto al vertice: richiama Sez. 4 n. 28167 del 2021, Sez. 2 n. 20098 del 2020 e Sez. 1 n. 47741 del 2017. La qualifica spetta anche a chi assuma poteri di gestione, anche non pienamente autonomi, in uno specifico settore operativo (Sez. 4 n. 52137 del 2017; Sez. 4 n. 53568 del 2017). Ne deriva la manifesta infondatezza della tesi difensiva fondata sull’assenza di poteri del tutto autonomi.

La Corte esclude poi che la qualificazione assuma rilievo sul piano cautelare: essa non incide sul regime presuntivo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., né sulla durata massima della misura. Per il reato di partecipazione la pena edittale massima è di ventiquattro anni di reclusione, secondo la regola dell’art. 23, primo comma, cod. pen. (Sez. Un. n. 26350 del 2002; Sez. 3 n. 7931 del 2015), con i conseguenti termini dell’art. 303 cod. proc. pen.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che ha fondato l’attualità delle esigenze cautelari su una più recente violazione in materia di stupefacenti, accertata in flagranza, e sulla disponibilità di ingenti somme e beni di pregio. Il ricorrente è stato infine condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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