Sorveglianza speciale: la custodia non attenua la presunzione di pericolosità (Cass. pen. Sez. 2 n. 1713 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione personali, il giudice di legittimità afferma che la sottoposizione dell’interessato a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale, non potendo tale periodo essere assimilato all’espiazione della pena, la cui funzione rieducativa è, invece, idonea a modificare l’atteggiamento del soggetto. La verifica della persistenza della pericolosità, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, del d. lgs. n. 159/2011, opera solo al termine della detenzione per espiazione di pena e non anche al termine della custodia cautelare. La misura cautelare, difettando di finalità trattamentali, si sottrae ad apprezzamenti sulla personalità del proposto e può anzi costituire indiretta conferma della valutazione di pericolosità.
Il Fatto
Con decreto del 14/07/2025, la Corte di appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
Avverso tale decreto, il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge (artt. 1, 4 e 14, comma 2-ter, d. lgs. n. 159/2011; art. 27 Cost.) per l’omessa valutazione dell’attualità della pericolosità sociale, in considerazione del periodo di detenzione cautelare sofferto, successivo alla condanna definitiva, che avrebbe dovuto indurre a una verifica, anche d’ufficio, della persistenza della pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come il ricorso fosse inammissibile per genericità delle censure, reiterative di motivi già dedotti nel giudizio di merito, in quanto il ricorrente non si confrontava criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale.
Nel merito, la Corte ha comunque evidenziato la correttezza del ragionamento seguito dal giudice d’appello, che aveva escluso l’assimilabilità della custodia cautelare all’espiazione della pena. Mentre la detenzione conseguente a condanna definitiva di chi è sottoposto a misura di prevenzione incrementa la possibilità di modifiche nell’atteggiamento del soggetto, favorita dal trattamento rieducativo, la sottoposizione a misura cautelare non consente di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. Al contrario, la sussistenza delle esigenze cautelari, che si riferiscono anche alla personalità dell’indagato e al rischio di reiterazione, può porsi come indiretta conferma della valutazione stessa.
Tale conclusione trova riscontro nella sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, secondo cui la funzione rieducativa, pur costituendo obiettivo costituzionalmente imposto, lascia aperta la verifica caso per caso dell’evoluzione della personalità, apprezzabile solo durante l’esecuzione della pena. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre già affermato che la misura cautelare, incompatibile con la misura di prevenzione, non ha funzione rieducativa e si sottrae ad apprezzamenti sulla personalità del proposto (Sez. 1, n. 27970 del 2017; Sez. 2, n. 12915 del 2015).
La Corte ha infine precisato che il presofferto può essere valutato ai fini della liberazione anticipata solo a seguito di un congruo periodo di osservazione in espiazione di pena, e che l’obbligo di rivalutazione ex art. 14, comma 2-ter, d. lgs. n. 159/2011 sussiste anche quando l’esecuzione della misura sia rimasta sospesa per custodia cautelare cui sia seguita, senza soluzione di continuità, l’espiazione della pena con imputazione della custodia sofferta (Sez. 1, n. 42781 del 2024), situazione, quest’ultima, estranea al caso esaminato.
Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.