Preclusione da giudice cognizione esclude nuova valutazione in executivis (Cass. pen. Sez. 1 n. 8740 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. solo in via sussidiaria, cioè quando il vincolo non sia stato escluso dal giudice della cognizione. L’esclusione del medesimo disegno criminoso operata dal giudice della cognizione, in quanto accertata in forza della res judicata sostanziale, esercita la stessa efficacia preclusiva della condanna e non può essere superata dalla considerazione di nuovi elementi non valutati in precedenza. La sopravvenienza di un nuovo elemento (quale il giudicato su reati ulteriori) impone una rinnovata valutazione solo quando la decisione da riconsiderare sia stata assunta dal giudice dell’esecuzione, non quando la preclusione derivi dal giudice della cognizione. Il riconoscimento della continuazione tra reati associativi richiede una verifica di concreti indicatori – omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati successivi almeno nelle linee essenziali – non essendo sufficiente la mera natura permanente del reato associativo o l’omogeneità del titolo di reato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione avanzata da un soggetto condannato con tre diverse sentenze: una della Corte di appello di Reggio Calabria del 2001 per associazione di stampo mafioso e detenzione di armi; una della medesima Corte del 2021 per associazione di stampo mafioso; una della Corte di appello di Torino del 2022 per reati in materia di stupefacenti.
La richiesta riguardava il vincolo tra i reati dei processi c.d. PRIMA e IRIS e tra questi e il processo c.d. CERBERO. Il giudice dell’esecuzione escludeva la continuazione valorizzando la diversità delle compagini associative, dei contesti territoriali e dei reati fine contestati, oltre alla preclusione derivante dalla valutazione operata dal giudice della cognizione. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa del condannato, deducendo violazione di legge, con motivi aggiunti fondati sul contenuto di una sentenza emessa nel procedimento c.d. CAGLIOSTRO.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui l’applicazione della continuazione in executivis ha carattere sussidiario, essendo consentita solo se il giudice della cognizione non abbia già escluso il vincolo. Nel caso di specie, il giudice della cognizione aveva espressamente negato la continuazione tra i reati dei processi PRIMA e IRIS, osservando la diversità territoriale, di ruolo e di operatività delle condotte. Tale statuizione, coperta dal giudicato, non poteva essere rimessa in discussione alla luce del novum costituito dalla sentenza CAGLIOSTRO, poiché la giurisprudenza richiamata dal ricorrente riguardava la rivalutazione di decisioni assunte dal giudice dell’esecuzione, non dal giudice della cognizione.
Quanto al vincolo tra i reati del processo CERBERO e quelli dei processi PRIMA e IRIS, la Corte ha ricordato che la continuazione richiede una verifica di concreti indicatori e che il solo fatto che un’attività criminosa fosse, in ipotesi, prospettata nella mente degli associati non integra la programmazione richiesta dalla nozione di disegno criminoso. La programmazione deve consistere nell’ideazione precostituita di determinate violazioni delineate nei loro elementi essenziali, non già in una mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie.
La difesa non aveva dedotto elementi idonei a dimostrare che l’attività di spaccio fosse concretamente attuata o programmata in concreto sin dagli esordi del gruppo criminale. I motivi di ricorso sono stati pertanto ritenuti manifestamente infondati, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria ha travolto anche i motivi aggiunti, in quanto collegati ai motivi principali.
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Nota della Redazione
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