Giustizia riparativa: no alla sospensione del processo per i reati procedibili d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 28367 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa, formulata in pendenza del giudizio di appello da imputato di reati procedibili d’ufficio, non comporta la sospensione del processo. L’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. consente al giudice di disporre la sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni, soltanto in presenza di due presupposti tassativi: che si tratti di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e che vi sia richiesta dell’imputato. La disciplina non è sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost., poiché la sospensione è funzionale alle sole finalità deflattive dell’istituto. È onere dell’imputato attivarsi in tempo utile per conseguire l’esito riparativo prima del giudicato.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23.10.2025, ha confermato la condanna dell’imputato per rapina aggravata e ricettazione, riducendo la pena inflitta dal Tribunale.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione, tra cui, con il primo motivo, il diniego di accesso ad un programma di giustizia riparativa. Il ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale per aver rigettato l’istanza sulla base di elementi non significativi e senza convocare la persona offesa, sostenendo che il riferimento all’impossibilità di sospendere il processo fosse o non ostativo o costituzionalmente illegittimo. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ricordato che l’impugnabilità, insieme alla sentenza che definisce il grado, del provvedimento che rigetta la richiesta di accesso alla giustizia riparativa è stata ammessa dalle Sezioni Unite n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, orientamento dal quale il collegio non si è discostato.

Nel merito, la Corte ha osservato che la prospettazione dell’interesse a impugnare il diniego non può limitarsi alla generica invocazione dell’istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dello stesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, nell’esercizio del potere-dovere di valutare l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dai reati, ha legittimamente valorizzato le circostanze di fatto emerse in primo grado e l’estrema genericità dell’istanza.

Il passaggio centrale riguarda la sospensione del processo. La richiesta di accesso, presentata in appello da imputato di reati procedibili d’ufficio e finalizzata ad ottenere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, ultima parte, cod. pen., non comporta la sospensione. L’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. la consente, per un periodo non superiore a 180 giorni, solo “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” e “a richiesta dell’imputato”: entrambi i presupposti risultano insussistenti nel caso di specie.

La Corte ha escluso il prospettato dubbio di legittimità costituzionale, rilevando che la disciplina è coerente con le finalità deflattive desumibili dall’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. e richiamando Corte cost. n. 128 del 2025, secondo cui la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale. Ne consegue che è onere dell’imputato attivarsi in tempo utile per conseguire l’esito riparativo prima del giudicato.

La Corte ha inoltre escluso che il dato letterale dell’art. 129-bis cod. proc. pen. possa essere superato richiamando la Relazione al d.lgs. n. 150 del 2022, ribadendo che la lettera della legge costituisce un limite insuperabile, in coerenza con l’art. 101, secondo comma, Cost. e con l’art. 12 disp. prel. cod. civ. I restanti motivi, privi di specificità, sono stati rigettati, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *