Arresti domiciliari e capacità di autocontrollo nella valutazione cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 24022 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari presuppone che il giudice intraveda nel destinatario una sia pur minima capacità di autolimitare la propria libertà di movimento. Tale prognosi non può fondarsi su mere supposizioni o ipotesi astratte, ma su elementi specifici indicativi della scarsa attitudine all’autocontrollo. L’eventuale prescrizione del braccialetto elettronico non attiene al giudizio di adeguatezza della misura, ma alla verifica della capacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni imposte. In presenza di modalità di condotta di particolare e gratuita violenza, il diniego della misura meno afflittiva resiste alle censure difensive.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui il giudice per l’udienza preliminare aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva. La misura era stata disposta in relazione ai reati di rapina aggravata e di lesioni aggravate.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. In particolare, ha contestato la valorizzazione di un precedente risalente al periodo 2017-2024 e la mancata considerazione delle proprie dichiarazioni confessorie, oltre all’assenza di precedenti per il delitto di evasione.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, reputando il motivo unico aspecifico e manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, il ricorrente ha eluso il confronto con la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva reso adeguate ragioni sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La Corte ha rimarcato che il giudice del riesame ha ripercorso la dinamica della rapina, evidenziando la condotta particolarmente aggressiva, con crudeltà sulla vittima nonostante il complice suggerisse di allontanarsi. In tale contesto rileva anche l’intervenuta sentenza di condanna in primo grado. Il precedente specifico, pur risalente al 2017, è stato valorizzato quale elemento di un apprezzamento ponderato e logico.

Proprio le modalità gratuitamente violente dell’aggressione sono state razionalmente valorizzate nella prognosi negativa circa l’adesione volontaria alle prescrizioni degli arresti domiciliari, pur con l’ausilio del braccialetto elettronico. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione di inadeguatezza deve fondarsi sulla prognosi di mancata osservanza delle prescrizioni, effettuabile al cospetto di elementi specifici di scarsa capacità di autocontrollo, e non su mere supposizioni.

Quanto all’assunto difensivo secondo cui la misura ex art. 284 cod. proc. pen. prescinda dalla capacità di autodisciplina del soggetto, la tesi è stata giudicata manifestamente infondata. L’invocata misura implica, al contrario, che il giudice intraveda nel destinatario una certa disposizione all’autocontrollo. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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