Gradualità trattamentale e affidamento in prova: motivazione sul percorso di emenda (Cass. pen. Sez. I n. 39551 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale può fondarsi su una pluralità di elementi convergenti, valutati dal Tribunale di sorveglianza nell’esercizio del proprio potere discrezionale. La gravità del reato e i precedenti non hanno rilievo decisivo negativo, ma costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, che deve poi confrontarsi con la condotta attuale e le prospettive di reinserimento. Il principio di gradualità trattamentale consente di ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. È inammissibile il ricorso che, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo dell’ordinanza, ne solleciti una mera rivalutazione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto con fine pena fissato al 20.08.2028 in relazione a una pena di sei anni e tre mesi di reclusione inflitta per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Catania l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale. L’istanza era stata rigettata.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 47 legge n. 354/1975 e difetto di motivazione per travisamento della realtà fattuale. La difesa valorizzava l’ottimo comportamento intramurario, il percorso di rivisitazione critica del passato deviante, la risalenza del carico pendente e la concreta prospettiva lavorativa. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione dell’istituto: l’affidamento in prova realizza l’esecuzione della pena in ambiente esterno nei confronti di condannati per i quali, sulla base dell’osservazione della personalità, possa formularsi una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale. Richiamando la Corte cost. n. 377 del 1997, la Sezione precisa che alla gravità del reato e ai precedenti penali non può riconnettersi un decisivo rilievo negativo.
Nemmeno può esigersi la prova che il processo di revisione critica sia definitivamente compiuto: è sufficiente che dall’osservazione emerga che tale processo sia quantomeno avviato. La natura e la gravità dei reati, i precedenti, le pendenze e le informazioni di polizia costituiscono il punto di partenza dell’analisi, che non può però prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali, essenziali per ponderare il recupero sociale e il rischio di recidiva.
La Corte ribadisce poi che l’istituto, postulando un contatto diretto tra servizio sociale e persona dell’interessato, presuppone la continua reperibilità del condannato, la cui irreperibilità può legittimamente precludere l’accoglimento dell’istanza quando sia sintomatica di disinteresse e impedisca la verifica dei presupposti del beneficio.
Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanza sulla base di una variegata congerie di motivi: la grave caratura del reato in esecuzione, il coinvolgimento in un procedimento pendente per rapina, le informazioni di polizia giudiziaria indicative di frequentazioni con soggetti pregiudicati e di reiterate denunce per evasione, i plurimi episodi disciplinari. Su tali basi ha ritenuto la misura troppo ampia e inidonea alla necessaria tutela, in ossequio al principio di gradualità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La difesa si è limitata a contestare il provvedimento senza confrontarsi con le sue ragioni, sollecitando una rivalutazione di merito estranea al giudizio di legittimità. La motivazione dell’ordinanza, ampia, lineare e priva di contraddittorietà logica o infratestuale, resiste al sindacato. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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