Graduatoria rettificata sostituisce la precedente e non è atto confermativo (Cons. Stato n. 10393 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria pubblicata a seguito di un procedimento di riesame di tutte le posizioni dei candidati, avviato d’ufficio dall’amministrazione con apposito avviso, non costituisce atto meramente confermativo della precedente, ma provvedimento sostitutivo della stessa, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria. Ne consegue che l’impugnazione della sola graduatoria rettificata è ammissibile e non incorre nella decadenza per mancata tempestiva impugnazione della prima graduatoria. Una lettura che, in senso contrario, imponesse al candidato di gravare anche l’atto presupposto, si pone in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nelle procedure comparative di massa, caratterizzate da un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990 non è invocabile per sanare l’inosservanza degli oneri minimi di cooperazione, quali l’allegazione dei documenti richiesti dal bando a pena di mancata valutazione.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato a un concorso pubblico aggregato per operatore socio sanitario, indetto da una fondazione ospedaliera, risultando idonea nella graduatoria approvata nel novembre 2024. La graduatoria è stata poi rettificata due volte, e in esito alla seconda la candidata è stata collocata al n. 6630. Ella ha impugnato la graduatoria rettificata deducendo di non aver ottenuto il riconoscimento della riserva spettante alla profuga italiana rimpatriata ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 68/1999, nonostante avesse segnalato la condizione nella domanda.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, per mancata o tardiva impugnazione della prima graduatoria. La candidata ha appellato, sostenendo la natura sostitutiva della graduatoria rettificata. La Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo la sentenza e ordinando all’amministrazione di riesaminare la posizione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio censura anzitutto la pronuncia di inammissibilità. La delibera di pubblicazione della graduatoria rettificata non è un provvedimento confermativo, ma un atto sostitutivo della precedente, adottato a valle di un riesame operato dalla commissione di gara. L’avviso pubblicato dall’amministrazione, rivolto ai candidati idonei ed esclusi, attestava la riconvocazione della commissione per una verifica di tutte le posizioni, all’esito della quale alcune sono state confermate e altre rettificate.

La Corte sottolinea che la conferma stessa è avvenuta dopo una rinnovata istruttoria, o almeno così erano autorizzati a ritenere i candidati che avevano presentato istanza di autotutela. La posizione del TAR, che ha legato l’ammissibilità alla impugnazione della prima graduatoria, appare formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Le censure contro l’inammissibilità sono pertanto fondate.

Nel merito, il Collegio rileva che l’amministrazione ha riesaminato la posizione della candidata confermando la propria determinazione. Il ricorso non è fondato. L’art. 5 del bando imponeva di allegare alla domanda telematica la certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva, con espressa previsione del mancato riconoscimento in caso di omissione. L’appellante ammette di non aver allegato alcun documento certificativo del proprio status.

Secondo una consolidata giurisprudenza, richiamata da Cons. Stato, Sez. V, n. 7118 del 2025, nelle procedure di massa il soccorso istruttorio non può essere invocato per supplire all’inosservanza di oneri minimi di cooperazione, quali la presentazione dei documenti richiesti. Nel caso concreto non emergono errori materiali nel caricamento, ma una mera omissione dell’incombente.

Quanto al vademecum per la compilazione, che non annoverava la documentazione tra quella da allegare a pena di mancata valutazione, la Corte lo ritiene non dirimente: l’amministrazione è vincolata al bando e lo stesso vademecum ribadiva che la presentazione della domanda comporta accettazione incondizionata delle disposizioni del bando. L’appello è quindi accolto in parte e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è rigettato con diversa motivazione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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