La serialità del contenzioso riduce il compenso liquidato in ottemperanza (Cons. Stato n. 10394 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La serialità del contenzioso non costituisce ipotesi derogatoria del principio della soccombenza, ma può essere legittimamente valorizzata dal giudice amministrativo ai fini della riduzione della misura del compenso dovuto all’avvocato. Essa opera come indice di un minor impegno difensivo e concorre, insieme al valore esiguo del petitum e alla non particolare complessità della questione, a giustificare una liquidazione contenuta ma non per questo simbolica. Il rispetto dei parametri del D.M. n. 55/2014 assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo il criterio dell’importanza dell’opera. Non integra vizio di motivazione la sentenza che esprima tale valutazione in termini sintetici, purché ancorati a criteri normativi verificabili.

Il Fatto

Gli appellanti, procuratori dichiaratisi antistatari, avevano ottenuto dal TAR Lombardia due sentenze di condanna del Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per ciascun provvedimento, oltre accessori di legge. Non essendo intervenuto il pagamento, hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al medesimo TAR.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidandole in € 500,00 oltre accessori. Avverso tale capo hanno proposto appello, deducendo l’erroneità della quantificazione per essere la stessa inferiore ai limiti tariffari e fondata su motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e ricostruisce anzitutto il perimetro della controversia: il valore della stessa è circoscritto alle sole spese legali liquidate dalle sentenze ottemperande, nell’importo complessivo di € 1.000,00. Su questa base la liquidazione di € 500,00 non appare erronea, avuto riguardo al valore esiguo del petitum e all’assenza di particolare complessità dell’unica questione giuridica, costituita dal mancato pagamento di un credito pecuniario ben definito.

Il passaggio centrale riguarda la serialità del contenzioso. Il Consiglio di Stato riconosce che essa non rientra tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, ma afferma che ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione del compenso in base ai parametri del D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo. Sul punto richiama la propria giurisprudenza, segnatamente Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201 e Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291.

Il Collegio chiarisce inoltre che il rispetto dei parametri tariffari assicura la proporzione tra prestazione e compenso, in coerenza con l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2014, secondo cui il compenso è proporzionato all’importanza dell’opera; richiama in termini Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270. La riduzione non è dunque frutto di arbitrarietà, ma di una congrua commisurazione all’impegno effettivamente richiesto.

Ne consegue il rigetto del motivo e la conferma del capo impugnato. Le spese del grado vengono integralmente compensate, in ragione della costituzione solo formale dell’amministrazione appellata e della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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