Obbligo di provvedere su diffida ad adempiere e silenzio inadempimento (TAR Campania n. 2020 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio inadempimento dell’amministrazione presuppone la violazione di un preciso obbligo di provvedere, che non deriva dalla sola inerzia, ma dalla legge o da principi generali o dalla peculiarità del caso. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fissa il termine suppletivo di trenta giorni. Non integra mera reiterazione la nota di diffida che introduce motivi nuovi rispetto a istanze già riscontrate, sicché su di essa sorge un autonomo obbligo di riscontro. Il ricorso avverso il silenzio, nella parte relativa a istanze di accesso già definite con silenzio rigetto, è inammissibile ove quel silenzio non sia stato impugnato nel termine di trenta giorni.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio commerciale nel Comune di Forio, presenta nel giugno e nell’agosto 2025 due istanze di accesso agli atti, nell’ambito di un contenzioso che la vede contrapposta al titolare di un’attività contigua. Nel luglio 2023, luglio 2024 e luglio 2025 aveva inoltre sollecitato l’autotutela sulla concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a favore di quest’ultima attività. Con nota del 28/10/2025 — da valere anche quale diffida ad adempiere — chiede la definizione dei procedimenti e una relazione complessiva sulla posizione amministrativa del controinteressato.
Non ricevendo riscontro, propone ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato il 09/12/2025 e depositato il 15/12/2025, per l’annullamento del silenzio inadempimento. Il Comune e il controinteressato non si costituiscono. In camera di consiglio il Collegio dà avviso ex art. 73 c.p.a. della possibile inammissibilità e irricevibilità parziale del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue tre tratti del ricorso. Quanto alle istanze di accesso di giugno e agosto 2025, il Comune ha accolto l’istanza con comunicazione n. 55821 del 23/12/2025, esibendo i titoli edilizi richiesti: per questa parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La residua doglianza sulla parziale evasione dell’accesso è però inammissibile e comunque irricevibile, per l’omessa impugnazione del silenzio rigetto nel termine di trenta giorni dalla sua formazione. Non sana tale vizio la nota di accoglimento del 23/12/2025, non avendo la ricorrente impugnato neppure il silenzio rigetto parziale formatosi su di essa, salva la possibilità di una nuova istanza in via amministrativa.
Diversa è la valutazione sulla nota del 28/10/2025 con riguardo alle istanze di autotutela del 2023, 2024 e 2025. Il Collegio esclude che si tratti di atto meramente reiterativo: le precedenti richieste erano state riscontrate dal Comune in senso favorevole alla ricorrente — nel 2023 con comunicazione della volontà di modificare la concessione, nel 2024 con richiesta di planimetria al controinteressato e avvertimento di rettifica d’ufficio — senza che quei procedimenti fossero conclusi. La diffida, anche per il riferimento all’azione proposta dal controinteressato dapprima innanzi al Capo dello Stato e poi trasposta al TAR, si configura in parte qua come nuova istanza.
Il motivo incentrato sulla violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 è quindi fondato e assorbente. La norma sancisce la certezza del tempo amministrativo e impone il dovere di provvedere con atto espresso. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’obbligo di provvedere non dipende dal solo decorso del termine, ma dalla sussistenza di un preciso obbligo, che può discendere anche da ragioni di giustizia o dai rapporti tra amministrazione e amministrati. Il Comune, avendo omesso di rettificare la concessione come pure aveva annunciato e non avendo riscontrato la diffida, ha violato l’obbligo di provvedere.
Il ricorso è pertanto accolto nei sensi precisati. Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, c.p.a., il Comune deve pronunciarsi espressamente sulla nota del 28/10/2025 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia è nominato Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, e compenso posto a carico dell’ente. Le spese del giudizio sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.