Fallimento, prova del credito e presunzione di appartenenza delle somme (Cass. civ. Sez. I n. 15143 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento prefallimentare il giudice, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dall’istante, deve procederne all’accertamento incidentale, essendo sufficiente a fondare la legittimazione a chiedere il fallimento, ai sensi dell’art. 6 l.fall., un accertamento del credito compiuto all’esclusivo scopo di verificarne l’esistenza, senza necessità di un titolo esecutivo. I fondi giacenti su un conto corrente bancario si presumono appartenenti all’intestatario del conto, sicché grava su chi alleghi la provenienza diversa delle somme l’onere di provare il diverso titolo di acquisizione. Il concreto riscontro della delegatio solvendi ex art. 1269 cod. civ. integra un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione quando la motivazione sia immune da anomalie rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il terzo che abbia spontaneamente pagato un debito altrui, consapevole di non essere debitore, può agire unicamente per l’indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non essendo configurabili le surrogazioni di cui agli artt. 1201, 1202 e 1203 cod. civ.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società creditrice chiede al Tribunale la dichiarazione di fallimento di un’altra società. Espone che dal conto corrente della società creditrice erano stati prelevati, mediante quattro assegni circolari, euro 145.000,00, importo utilizzato dalla società poi fallita per il pagamento finale del riscatto di un immobile in precedenza acquistato in leasing.
Il Tribunale dichiara il fallimento. La società fallita propone reclamo, che la Corte d’Appello rigetta, confermando la competenza territoriale del tribunale adito, la sussistenza del credito dell’istante, lo stato di insolvenza e la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante l’omesso deposito dei bilanci. La società propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che il giudice della fase prefallimentare deve procedere all’accertamento incidentale del credito, pur in presenza di contestazione, senza che sia necessario un definitivo accertamento in sede giudiziale o l’esecutività del titolo. Nella specie, i fondi giacenti sul conto corrente si presumono senz’altro appartenenti all’intestatario: il versamento di somme sul conto, senza prova del titolo di acquisizione, ne comporta l’imputazione all’intestatario medesimo.
Il concreto riscontro della delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ. si risolve in un giudizio di fatto, che la corte d’appello ha compiuto in modo immune da anomalie motivazionali, ritenendo che l’affermata provenienza delle somme dal legale rappresentante della società fallita non valesse, di per sé, a configurare la veste di delegante della stessa. La Corte respinge quindi ogni tentativo di riesame delle risultanze probatorie, ribadendo che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non integra un vizio denunciabile in cassazione.
Sul secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte conferma la valutazione della corte territoriale sullo stato di insolvenza. Il giudice di merito non si è avvalso di cognizioni di scienza privata, ma di una nozione di comune esperienza e di una precisa risultanza probatoria: la difficoltà di alienare l’immobile di pregio al prezzo di stima, riconosciuta dal legale rappresentante in sede di interrogatorio. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice, che può motivarne il diniego anche implicitamente.
Sul quarto motivo, la Corte esclude l’omesso esame di fatto decisivo: la corte d’appello ha dato conto della prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante l’omesso deposito dei bilanci e dell’insufficienza degli attivi. Il motivo si risolve in una mera riproposizione delle tesi di merito, inammissibile come “non motivo” ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non essendo stata censurata un’autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
Sul quinto motivo, la Corte conferma la competenza del tribunale del luogo della sede effettiva. La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile con prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere meramente formale o fittizio. Il ricorso è respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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