Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Calabria n. 845 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale che la condanna al pagamento di una somma di denaro, non rilevando la mancata costituzione o difesa dell’ente debitore. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza e l’assenza di prova dell’avvenuto adempimento, dichiara l’obbligo di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e assegna un termine all’ente, con contestuale nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. In ipotesi di scioglimento dell’ente locale, l’esecuzione è rimessa, ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto dell’Unione, al Commissario liquidatore, che risponde dell’obbligazione gravante sull’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Un Comune proponeva ricorso per l’ottemperanza nei confronti di un’Unione di Comuni, lamentando la mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo e definitivamente confermato dalla reiezione dell’opposizione ad opera del Tribunale. Il titolo condannava l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro in favore del Comune ricorrente.

Parte ricorrente chiedeva che l’esecuzione fosse ordinata al Commissario liquidatore dell’Unione, invocando la norma statutaria che, in caso di liquidazione, attribuisce a tale organo il compimento degli atti necessari al soddisfacimento delle pretese creditorie. L’Unione, pur evocata in giudizio, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rilevava in via preliminare che l’onere istruttorio disposto con una precedente ordinanza collegiale era stato assolto: il Comune aveva depositato la prova richiesta, ossia la copia dei titoli giudiziari notificati in forma esecutiva. Ciò consentiva al giudice di accertare compiutamente l’ammontare della pretesa creditoria azionata.

Nel merito, il Tribunale affermava che l’amministrazione ha sempre l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Tale obbligo non viene meno per l’assenza di deduzioni difensive dell’ente resistente: la mancata costituzione non esonera l’ente pubblico dal dovere di dare esecuzione al giudicato.

Il Collegio sottolineava poi la distribuzione dell’onere della prova: spetta all’amministrazione, e non al creditore, dimostrare di avere dato completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Nel caso di specie l’ente intimato non forniva alcuna prova dell’avvenuto pagamento, né opponeva ragioni ostative all’adempimento.

Accertati pertanto i presupposti dell’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., il Tribunale accoglieva il ricorso e dichiarava l’obbligo dell’Unione di provvedere all’esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme ancora dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L’esecuzione, in ragione della disciplina statutaria richiamata, era posta a carico del Commissario liquidatore.

Al fine di assicurare l’effettività della tutela, il Collegio assegnava all’ente il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e nominava commissario ad acta, per l’ipotesi di inerzia, il Segretario generale di un Comune, con facoltà di delega, prevedendo che l’intervento avvenga su istanza di parte ricorrente entro i successivi 60 giorni. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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