Progressione verticale: anzianità oltre i cinque anni valutabile ai fini del punteggio (TAR Calabria n. 843 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale tra le aree disciplinate dall’art. 15 CCNL 16.11.2022 e dall’art. 52-bis del d.lgs. n. 165/2001, il periodo di anzianità di servizio eccedente quello minimo richiesto per la partecipazione è valutabile ai fini del punteggio secondo i criteri fissati dall’avviso di selezione. Non è conforme al bando né razionale l’interpretazione che, detratto il periodo minimo, esiga il decorso di ulteriori cinque anni, perché impone surrettiziamente un requisito di dieci anni non previsto dalla lex specialis. La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice è sindacabile nei limiti della manifesta inattendibilità o dell’erroneità del criterio applicato.
Il Fatto
Un Comune ha avviato una procedura di progressione verticale tra le aree, riservata al personale interno a tempo indeterminato, per la copertura di due posti di Istruttore Amministrativo Contabile. La ricorrente ha partecipato conseguendo un punteggio complessivo di 35,4, mentre i due soggetti risultati vincitori hanno ottenuto 69,2 e 66,2.
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di presa d’atto della graduatoria e gli atti presupposti, deducendo vizi procedurali, il cumulo di funzioni in capo al segretario generale e l’erronea valutazione dei propri titoli. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e per mancata impugnazione degli atti prodromici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende entrambe le eccezioni in rito. L’interesse della ricorrente è concreto e attuale, perché la stessa ha dedotto di voler ottenere una corretta collocazione in graduatoria ai fini dello scorrimento, eventualità che l’amministrazione non ha escluso. Quanto agli atti prodromici, l’eccezione è generica e comunque smentita dall’impugnazione dei verbali presupposti.
Nel merito è respinto il motivo sui vizi procedurali. La nomina di un’unica commissione per le procedure ordinarie e in deroga non viola di per sé la par condicio, in assenza di una previsione contraria: grava sul ricorrente l’onere di allegare e dimostrare in concreto la lesione dei principi di imparzialità e competenza, onere non assolto. La doglianza sulla nomina del segretario generale è generica, perché non indica il provvedimento di nomina e i poteri attribuiti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui rientra nelle competenze del segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, presiedere le commissioni di concorso (TAR Salerno n. 1390 del 2011; TAR Catanzaro n. 2401 del 2016; TAR Piemonte n. 221 del 2020).
È invece accolto il motivo sulla valutazione dell’anzianità. L’avviso prevedeva, all’art. 5, fino a 30 punti per l’esperienza lavorativa, computando il periodo eccedente i 60 mesi e attribuendo 5 punti per un’anzianità oltre 5 e fino a 9 anni. La ricorrente aveva documentato nove anni di servizio: le spettavano quindi 5 punti, e non zero. L’interpretazione dell’amministrazione, che dopo la detrazione dei 60 mesi esige ulteriori cinque anni, non si ricava dal bando e impone surrettiziamente un periodo minimo di dieci anni.
È infine dichiarata inammissibile la censura sulle competenze professionali, perché si risolve in un mero dissenso verso valutazioni di discrezionalità tecnica, sindacabili nei limiti della manifesta inattendibilità (Cons. Stato n. 10195 del 2025). Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale del verbale e rideterminazione del punteggio.
Nota della Redazione
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