Gravi indizi cautelari non richiedono precisione e concordanza degli indizi (Cass. pen. Sez. III n. 2066 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273 cod. proc. pen. non coincidono con gli indizi idonei a fondare il giudizio finale di colpevolezza. Ai fini dell’adozione della misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Tali indizi non devono essere valutati secondo i criteri di precisione e concordanza richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen., non richiamato dal comma 1-bis del medesimo art. 273. La gravità indiziaria cautelare si propone come criterio eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio, per certi aspetti più rigoroso e per altri più debole. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non sussiste mutamento del fatto quando l’imputato sia stato posto in condizione di difendersi sull’oggetto dell’imputazione, e nella fase cautelare l’obbligo di specificità della contestazione è attenuato.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’importazione non autorizzata di sostanza stupefacente. Il Tribunale del riesame rigetta la relativa richiesta, confermando l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari.
Avverso tale provvedimento l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla mancata effettuazione di una perizia tossicologica sulla sostanza, la ricostruzione della condotta di cessione e il diniego degli arresti domiciliari. La questione centrale riguarda il metro di valutazione dei gravi indizi nella fase cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di gravi indizi di colpevolezza, ribadendo che essa non è omologa a quella che qualifica lo scenario indiziario idoneo a fondare il giudizio finale. Per l’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. IV n. 53369 del 2016; Sez. IV n. 38466 del 2013; Sez. IV n. 6660 del 2017) e la Corte costituzionale n. 121 del 2009: gli indizi cautelari non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., perché la norma richiama i commi 3 e 4 ma non il comma 2, che oltre alla gravità esige la precisione e la concordanza.
Su questa base il primo motivo è infondato. Il compendio indiziario — identità di mittente e destinatario dei plichi, identità dell’etichetta, presenza di mescalina nel plico sequestrato in Francia sia pure tramite narcotest, quantitativi eccedenti la dose giornaliera, incoerenza di un acquisto dal Perù di una sostanza liberamente reperibile in Europa — sostiene la valutazione del riesame, priva di manifesta illogicità. Il secondo motivo è inammissibile perché meramente rivalutativo del materiale indiziario.
Quanto alla contestazione della cessione in luogo dell’intermediazione, la Corte esclude l’immutatio libelli: l’indagine sulla correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce nel confronto letterale, ma verifica la concreta possibilità di difesa. Nella fase cautelare la contestazione ha maggiore fluidità ed è richiesta la sola descrizione sommaria del fatto ex art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. La intermediazione è sanzionata dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ed è punibile anche quando il destinatario conosca il fornitore. Il terzo motivo è inammissibile per genericità.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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