Reato continuato in executivis e obbligo di motivare gli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 27902 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a rideterminare la pena in applicazione della disciplina del reato continuato tra reati giudicati con sentenze diverse, ciascuna delle quali abbia già unificato più violazioni a norma dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati avvinti in sede di cognizione dal vincolo della continuazione e individuare quello più grave. È illegittimo assumere come pena base quella complessivamente inflitta con una delle sentenze, comprensiva degli aumenti conseguenti alla continuazione interna. Solo dopo lo scorporo il giudice opera ex novo autonomi aumenti per ciascun reato satellite, dando conto in motivazione dei criteri adottati. L’aumento deve avere ad oggetto ciascun singolo reato unificato e non, genericamente, le sentenze che lo avevano giudicato; il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen., escludendo un surrettizio cumulo materiale.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del condannato di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze e rideterminava la pena finale in anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 1667 di multa. Nel provvedimento il giudice richiamava in particolare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari nel 2021, divenuta irrevocabile nel 2023, quale violazione più grave.
Avverso l’ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione: il Giudice dell’esecuzione non avrebbe specificato i singoli aumenti per i reati satellite, né avrebbe scorporato i reati già unificati, considerando intangibili quelli già riuniti in continuazione. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ritiene il ricorso fondato. Il Giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena, aveva trascurato il disposto dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui, per l’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave.
Dalla lettura del provvedimento emerge che la pena assunta a riferimento non era la più grave inflitta al condannato, bensì la pena finale risultante dalla continuazione tra più reati. Il giudice aveva cioè individuato la violazione più grave considerando blocchi di reati già uniti in continuazione, senza procedere allo scorporo degli stessi: operazione all’esito della quale soltanto avrebbe potuto individuare il reato più grave.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutti i reati avvinti in sede di cognizione dal vincolo della continuazione, individuare quello più grave — essendo illegittimo assumere come pena base quella complessivamente inflitta con una delle sentenze, comprensiva degli aumenti per continuazione interna — e solo successivamente operare ex novo autonomi aumenti per i singoli reati satellite, dando comunque conto dei criteri adottati (Sez. I n. 38649/2018; Sez. I n. 17948 del 31.01.2024).
Il giudice dell’esecuzione ha inoltre errato là dove non ha considerato che l’aumento per i reati satellite deve avere ad oggetto ciascun reato unificato e non, genericamente, le sentenze che li avevano giudicati. Sul punto le Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021 hanno affermato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti, così da consentire la verifica del rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e dell’assenza di un surrettizio cumulo materiale (conf. Sez. Un. n. 7930/1995).
L’ordinanza viene pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bari perché ridetermini la pena in conformità ai principi enunciati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova
- Art. 671 c.p.p. – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato