Cessata materia del contendere e ricorso originariamente infondato (Cass. pen. Sez. III n. 2065 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto il giudicato nelle more del giudizio di legittimità, non preclude la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando quest’ultimo sia originariamente infondato nel merito. In tale ipotesi la causa di inammissibilità preesiste alla carenza di interesse, con conseguente colpa del ricorrente nella mancata instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Ne deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento in favore della Cassa delle ammende. La valutazione di pericolosità cautelare va desunta congiuntamente dalle modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere in luogo dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura non detentiva disposta in sede di convalida dell’arresto. L’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la misura detentiva sarebbe sproporzionata rispetto al fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, tenuto conto della modica quantità di stupefacente detenuta per uso personale a fini terapeutici e della resipiscenza manifestata in convalida.
Nelle more, la cancelleria del Tribunale trasmetteva l’attestazione di irrevocabilità della sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. relativa agli stessi fatti, intervenuta il 9 ottobre 2024. Il ricorso veniva quindi esaminato alla luce del sopravvenuto giudicato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva anzitutto che, essendo la sentenza passata in giudicato, si è esaurita la fase cautelare e si è entrati nella fase esecutiva, il cui titolo non è più l’ordinanza custodiale ma la sentenza di patteggiamento. Sotto questo profilo si era determinata una cessazione della materia del contendere.
La Corte non si limita però a prendere atto della sopravvenienza. Rileva che il ricorso è anche manifestamente infondato. Il Tribunale aveva valorizzato la compresenza di stupefacente “pesante”, il denaro non giustificato, l’osservazione diretta della cessione, la resistenza al controllo, i precedenti specifici e l’assenza di fissa dimora. Tali elementi fondano la piena sussistenza dell’esigenza cautelare special-preventiva di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e l’inadeguatezza delle misure non detentive.
La motivazione è conforme alla giurisprudenza richiamata: la pericolosità sociale si desume congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato (Sez. III n. 1166 del 2016). Non sussiste la lamentata disparità di trattamento con i soggetti muniti di fissa dimora, questione già ritenuta infondata con riguardo alla deroga dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. (Sez. III n. 31204 del 2019).
Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra sopravvenuta carenza di interesse e originaria inammissibilità. Secondo il consolidato indirizzo richiamato (Sez. Un. n. 31524 del 2004; Sez. Un. n. 7 del 1997), quando l’interesse alla pronuncia viene meno dopo la presentazione del ricorso non è configurabile una ipotesi di soccombenza. Il Collegio ritiene tuttavia che tale principio non si applichi ai casi in cui il ricorso sia originariamente inammissibile nel merito, perché in tal caso la causa di inammissibilità preesiste alla sopravvenuta carenza di interesse, con colpa del ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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