Confisca di prevenzione, autonomia dal giudizio penale e motivazione apparente (Cass. pen. Sez. V n. 31249 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, soltanto per violazione di legge: è escluso il vizio di motivazione, potendosi denunciare unicamente la motivazione inesistente o meramente apparente, ravvisabile quando il ragionamento sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si fondi su asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa. Il giudizio di pericolosità sociale è autonomo rispetto al giudizio penale e può essere fondato su elementi tratti da procedimenti penali, anche non conclusi, nonché su atti di indagine esitati in provvedimenti di archiviazione, purché questi non evidenzino l’infondatezza della notitia criminis. Nel procedimento di confisca di prevenzione il terzo destinatario di beni fittiziamente intestati è legittimato a rivendicare soltanto la propria effettiva titolarità, non la proprietà in capo al proposto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, con decreto del 17 dicembre 2025, ha rigettato gli appelli proposti avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Catanzaro, sezione misure di prevenzione, nei confronti di alcuni imprenditori ritenuti socialmente pericolosi e legati a consorterie di ‘ndrangheta operanti sul territorio ionico, catanzarese e reggino. Il provvedimento ablatorio riguardava plurimi beni ritenuti riconducibili ai proposti.
I giudici di merito hanno fondato il giudizio di pericolosità sugli esiti di un procedimento penale definito con sentenza irrevocabile, oltre che su ulteriori risultanze investigative. Avverso il decreto di rigetto i proposti hanno articolato distinti ricorsi per cassazione, deducendo motivazione apparente, vizi in tema di fonti di reddito e sproporzione, oltre al mancato espletamento di una perizia. Hanno proposto ricorso anche i terzi interessati, dolendosi dell’omesso computo di somme prelevate dai conti societari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del sindacato di legittimità. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, restando escluso il vizio di motivazione. È deducibile unicamente la motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Tale ipotesi non è ravvisabile nella specie, attesa la consistenza del corredo motivazionale.
Sul nucleo comune dei ricorsi, la Corte ribadisce l’autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. È legittimo avvalersi di elementi tratti da procedimenti penali, anche non conclusi e, in caso di sentenza irrevocabile, indipendentemente dalla natura delle statuizioni. Anche una pronuncia assolutoria non comporta l’automatica esclusione della pericolosità sociale. Qualunque statuizione favorevole che non abbia negato in modo assoluto l’esistenza storica del fatto o la sua riferibilità all’imputato consente al giudice della prevenzione di riutilizzare i medesimi fatti, attribuendovi una qualificazione incidentale.
Il giudizio di pericolosità può fondarsi anche su atti di indagine esitati in provvedimenti di archiviazione, a condizione che il provvedimento non evidenzi l’infondatezza della notitia criminis. Nel caso concreto il decreto di archiviazione richiamato dalle difese non contiene alcun giudizio di esclusione della storicità dei fatti, ma affermazioni di vicinanza dell’impresa alle cosche e riconoscimento di cointeressenze economiche. La Corte territoriale ha valorizzato ulteriori elementi, acquisiti in altro procedimento di prevenzione, consistenti in conversazioni e in vicende di forniture e licenziamenti, sintomatici di una contiguità funzionale con i sodalizi.
Quanto alle fonti di reddito, la motivazione dei giudici di merito è esaustiva: gli importi derivanti dall’attività di impresa risultano già computati come reddito d’impresa. Le doglianze su somme specifiche non superano il vaglio, essendo rimasta indimostrata la riconducibilità personale di tali importi al proposto o la loro effettiva provenienza dalla dedotta compravendita. Il mancato espletamento della perizia non è deducibile come prova decisiva, trattandosi di mezzo neutro rimesso alla discrezionalità del giudice.
Infine, i ricorsi dei terzi interessati sono inammissibili per carenza di interesse: essi possono rivendicare solo l’effettiva titolarità dei beni, non sostenere che gli stessi appartengano al proposto. Le doglianze proposte, volte a contestare la liceità delle somme e la loro inclusione tra le fonti, sono reiterative e non collegate ad autonome fonti reddituali in capo ai ricorrenti.
Nota della Redazione
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