Bancarotta distrattiva: serve il pericolo concreto per i creditori (Cass. pen. Sez. V n. 2429 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di bancarotta semplice documentale di cui all’art. 217, secondo comma, l. fall. è reato di pericolo presunto e di pura condotta: punisce l’omesso o irregolare tenimento delle scritture contabili nel triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, a prescindere dal concreto pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. L’elemento soggettivo è indifferente al dolo e alla colpa, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell’omissione ovvero la semplice negligenza. La bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, primo comma, n. 1, l. fall. è invece reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo il patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all’apertura della procedura. Il dolo generico richiede la rappresentazione, da parte dell’agente, della pericolosità della condotta per la garanzia patrimoniale dei creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28 giugno 2024, aveva in parte riformato la decisione di primo grado nei confronti di un imputato condannato per concorso nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commessi in qualità di amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata nel periodo compreso tra il marzo e la dichiarazione di fallimento del settembre 2017. La Corte territoriale aveva riqualificato il delitto documentale in bancarotta documentale semplice, rideterminando la pena in due anni di reclusione e revocando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando tre motivi: violazione dell’art. 217, secondo comma, l. fall. per essere stata la condotta omissiva riferita a un periodo antecedente l’assunzione della carica; insussistenza della colpa grave richiesta dalla fattispecie; illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta distrazione di un’auto di infimo valore, gravata da sanzioni amministrative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente precisato che la condotta punibile ex art. 217, secondo comma, l. fall. si riferisce ai tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento e che la Corte territoriale aveva evidenziato come il periodo di amministrazione, pur breve, ricadesse nei mesi immediatamente precedenti il fallimento. La bancarotta semplice documentale, si osserva, è reato di pericolo presunto posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa, a prescindere dal concreto pregiudizio alle ragioni creditorie.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulla colpa grave nella ritardata richiesta di fallimento: i giudici d’appello non avevano contestato alcun ritardo, anzi avevano rimarcato il tempestivo attivarsi dell’imputato. L’addebito riguardava l’omesso controllo sulla tenuta della documentazione contabile, rispetto al quale l’ordinamento è indifferente al grado di attribuibilità psichica, essendo irrilevante che la condotta sia sostenuta da dolo o da colpa.
Il terzo motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito che la bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo l’entità del patrimonio societario in relazione alla massa dei creditori. Nella motivazione impugnata mancavano argomenti utili a individuare gli indici di fraudolenza necessari a comprovare la concreta pericolosità del fatto distrattivo e il dolo generico.
La vendita di un’auto di valore infimo, gravata da sanzioni amministrative che l’acquirente provvedeva a pagare, è apparsa eccentrica rispetto alla cd. zona di rischio penale. La norma richiede che l’agente sia in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo, al limite remoto ma pur sempre concreto, per la preservazione della garanzia patrimoniale dei creditori. Il Collegio ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla bancarotta fraudolenta distrattiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, rigettando nel resto il ricorso.
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Nota della Redazione
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