Gravità indiziaria e attendibilità del dichiarante non collaboratore (Cass. pen. Sez. VI n. 9165 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la gravità indiziaria può essere fondata sulle dichiarazioni di un soggetto che, senza assumere lo status di collaboratore di giustizia né usufruire dei relativi benefici, riferisca fatti dei quali è stato protagonista, autoaccusandosi di reati ignoti agli inquirenti. L’attendibilità di tale apporto va valutata unitamente alla sua spontaneità e alla convergenza con altri elementi di riscontro, anche provenienti da collaboratori e da pregresse indagini. Il giudice di merito, in presenza di una motivazione completa e lineare che dia conto della convergenza e rilevanza delle dichiarazioni, esprime un giudizio insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile, siccome meramente oppositivo, il ricorso che si limiti a svalutare l’apporto dichiarativo senza indicare i concreti contenuti idonei a minarne la credibilità.
Il Fatto
Il difensore di un indagato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento del GIP di applicazione di una misura custodiale per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex art. 416-bis cod. pen., contestato per aver partecipato a un’associazione dedita al narcotraffico, operante in un mandamento mafioso e con metodo mafioso.
Con un unico, articolato motivo la difesa denuncia la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. Si sostiene, fra l’altro, che il GIP aveva in precedenza rigettato la domanda cautelare quanto alla partecipazione associativa, che le dichiarazioni dei collaboratori sarebbero generiche e che la motivazione sull’attendibilità delle dichiarazioni sarebbe solo apparente, in particolare con riguardo al dichiarante non collaboratore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, qualificati come meramente oppositivi. L’ordinanza impugnata poggia su un quadro indiziario qualificato come complesso e composito, formato da risultanze di indagini pregresse, da sentenze acquisite agli atti, da intercettazioni e videoriprese e dalle dichiarazioni di collaboratori, concentrate sulle attività illecite dell’articolazione mafiosa.
Il riferimento alla sentenza del GUP che ha riconosciuto lo stretto rapporto di interdipendenza tra l’associazione mafiosa e quella dedita al narcotraffico è ritenuto funzionale a descrivere il contesto nel quale si innestano le indagini. In tale ambito la Corte valorizza le dichiarazioni del soggetto che non ha assunto lo status di collaboratore né ha usufruito dei relativi benefici, ma ha riferito fatti dei quali è stato protagonista, autoaccusandosi di reati ignoti agli inquirenti, unitamente alle dichiarazioni della compagna e alle conversazioni intercettate.
Quanto all’attendibilità, la Corte conferma il giudizio dei giudici di merito, fondato sulla spontaneità delle dichiarazioni e sulla loro convergenza con quanto riferito dai collaboratori e con gli esiti delle indagini precedenti. Il rilievo difensivo sull’intento vendicativo è giudicato reiterativo e generico, non essendo indicati i contenuti dei messaggi, i destinatari e le ragioni dell’asserita inattendibilità. Assume rilievo, invece, la considerazione che il dichiarante si è autoaccusato di gravi reati, chiamando in correità alcuni soggetti e accusandone altri, con possibili ricadute sui rapporti familiari.
Le censure sulle dichiarazioni degli altri collaboratori sono ritenute infondate, data la convergenza con quelle del dichiarante principale e il riferimento oggettivo a fatti appresi direttamente dai protagonisti. L’inserimento dell’attività di cessione di stupefacenti nello schema associativo rende non illogica la ritenuta necessità di soggiacere alle regole imposte dall’associazione e di rifornirsi solo da canali autorizzati.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.