Divieto di reformatio in pejus e reato continuato dopo prescrizione parziale (Cass. pen. Sez. II n. 9166 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non viola il divieto di reformatio in pejus di cui all’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione, in grado di appello, del delitto inizialmente giudicato più grave, irroghi per il delitto satellite divenuto più grave la medesima pena inflitta dal primo giudice in relazione a quello estinto. Il reato ritenuto meno grave in primo grado resta l’unico dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione degli altri e non è più possibile operare una valutazione comparativa di gravità rispetto a quello ormai estinto. L’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale.

Il Fatto

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari aveva dichiarato il ricorrente responsabile di peculato. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 18 gennaio 2022, dichiarava non doversi procedere per i reati contestati fino al 30.12.2008, estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione. La Sesta sezione di questa Corte annullava senza rinvio la sentenza limitatamente a due episodi relativi all’emissione di assegni, estinti per prescrizione, rigettando nel resto il ricorso e trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per la sola rideterminazione della pena e dell’importo della confisca.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 27 maggio 2024, rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione e l’importo del profitto oggetto di confisca in € 1.749,52. Avverso tale pronuncia il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di diritto impartito, l’omessa motivazione, la violazione del divieto di reformatio in pejus e la mancata declaratoria di prescrizione della fattispecie residua.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama il principio per cui non viola il divieto di reformatio in pejus il giudice dell’impugnazione che, mutata la struttura del delitto continuato per l’estinzione del delitto inizialmente più grave, irroghi per il delitto satellite divenuto più grave la medesima pena inflitta dal primo giudice per quello estinto.

Il Collegio osserva che il reato ritenuto meno grave in primo grado è rimasto l’unico dopo la declaratoria di estinzione degli altri e che non è più possibile operare una valutazione di maggiore o minore gravità rispetto a quello ormai estinto. Ne deriva la correttezza del criterio seguito dalla Corte di appello, che ha applicato una pena identica a quella già irrogata, peraltro inferiore al minimo edittale previsto per il reato di peculato.

Quanto alla prescrizione, la Corte la ritiene manifestamente infondata. L’annullamento disposto riguardava soltanto la determinazione della pena, sicché l’accertamento sulla responsabilità era divenuto definitivo per effetto della sentenza della Sesta sezione. Richiama il principio secondo cui la formazione del giudicato progressivo impedisce, in sede di rinvio, di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all’annullamento parziale.

All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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