Gravità indiziaria cautelare e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. III n. 13520 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale: ai fini dell’adozione della misura è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Tali indizi non vanno pertanto valutati secondo i criteri di precisione e concordanza richiesti dall’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen., poiché l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 del medesimo articolo, ma non il comma 2. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, alla Corte spetta solo verificare che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del quadro indiziario e che la motivazione sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto; il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato, essendo preclusa ogni nuova valutazione degli elementi fattuali.
Il Fatto
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord rigettava la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un’indagata per reati in materia di stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale. Su appello del P.M., il Tribunale del Riesame accoglieva parzialmente l’impugnazione e applicava la misura del divieto di dimora nel comune ove erano stati contestati i fatti.
Avverso tale ordinanza l’indagata proponeva due ricorsi per cassazione, entrambi incentrati sul giudizio di gravità indiziaria: la difesa contestava la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e la valorizzazione del solo contesto in cui si erano svolti i fatti. La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama in via preliminare la consolidata giurisprudenza secondo cui gli indizi cautelari non coincidono con quelli richiesti per la condanna e non devono rispondere ai requisiti di precisione e concordanza di cui all’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen., come conferma il richiamo operato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. ai soli commi 3 e 4 del medesimo articolo.
Sul versante dei limiti del sindacato di legittimità, la Corte ribadisce che il controllo è circoscritto all’esame dell’atto impugnato, per verificare l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo. L’ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato o delle esigenze cautelari.
Nel merito, il Tribunale del Riesame ha valorizzato gli accertamenti investigativi svolti in una zona nota come piazza di spaccio. Le frasi pronunciate dai protagonisti della vicenda, unitamente al ritrovamento del marsupio contenente lo stupefacente, il bilancino di precisione e il materiale da confezionamento, sono state ritenute funzionali ad avviare l’attività di spaccio. Il giudice dell’impugnazione cautelare, superando le contrarie conclusioni del G.I.P., ha argomentato in termini non manifestamente illogici.
Le espressioni rivolte dall’indagata ai militari, volte a richiamare il proprio radicamento sul territorio e a evocare azioni ritorsive, sono state ritenute idonee a integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte conclude pertanto che la valutazione indiziaria, fondata su considerazioni razionali e coerenti con le acquisizioni investigative, resiste alle censure difensive, le quali sollecitano una valutazione alternativa delle circostanze non consentita in sede di legittimità, non essendo ammissibile il ricorso che investa la ricostruzione dei fatti. I ricorsi sono rigettati, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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