Omessa motivazione sull’istanza di continuazione e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 28792 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione di legge concernente la motivazione, ai sensi dell’art. 111, commi 6 e 7, Cost., ricorre quando il giudice ometta totalmente la motivazione ovvero la costruisca in modo fittizio o apparente, mediante espressioni di stile e stereotipate inidonee a rappresentare il percorso logico-giuridico della decisione. Restano estranee a tale nozione le ipotesi in cui la motivazione sia soltanto insufficiente o non del tutto puntuale rispetto alle prospettazioni difensive. Integra pertanto il vizio di mancanza di motivazione, e impone l’annullamento con rinvio, l’ordinanza del tribunale per i minorenni che, decidendo sull’istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ometta del tutto di pronunciarsi su uno dei titoli esecutivi indicati dal richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Roma di unificare sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con più sentenze. Con ordinanza del 13 febbraio 2024 il Tribunale accoglieva parzialmente l’istanza, riconoscendo la continuazione tra i reati oggetto di quattro titoli e determinando la pena complessiva in anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 645,00 di multa. Escludeva invece il quinto titolo, relativo a condotta commessa a distanza di quattro anni dall’ultimo reato, dopo esperienze di carcere e comunità.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato che il Tribunale avesse considerato solo cinque delle sei sentenze oggetto dell’istanza, omettendo ogni motivazione sul sesto titolo. Con il secondo ha contestato la determinazione della pena in relazione a una delle sentenze, riformata in appello con esclusione della pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di violazione di legge in materia di motivazione. Il parametro è offerto dall’art. 111, commi 6 e 7, Cost., che impone l’obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali. Il vizio si configura in presenza di omissione totale della motivazione oppure di motivazione fittizia o apparente, costruita con formule stereotipate.
Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente, Sez. I n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01, dal quale ricava il confine della nozione: restano fuori dall’area della violazione di legge le ipotesi in cui la motivazione sia semplicemente insufficiente o non del tutto puntuale rispetto alle censure.
Applicando tale griglia al caso concreto, la Corte rileva che il Tribunale per i minorenni ha totalmente omesso di motivare sulla domanda di unificazione sotto il vincolo della continuazione anche dei reati giudicati con la sentenza del 7 novembre 2017. L’ordinanza impugnata non contiene alcuna indicazione delle ragioni per le quali quel titolo è stato escluso dall’esame.
Tale omissione integra il vizio di mancanza di motivazione e impone l’annullamento con rinvio. L’accoglimento del primo motivo assorbe, senza preclusioni, il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena. L’annullamento è disposto con rinvio al Tribunale per i minorenni di Roma perché rivaluti l’istanza prendendo in considerazione anche il titolo pretermesso.
Nota della Redazione
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