Gravità indiziaria e doppia presunzione cautelare: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 27606 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte suprema verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente reso conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non sono deducibili censure che attacchino la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, né quelle che sollecitano una differente comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., prevista per i reati ivi richiamati, è prevalente in quanto speciale rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e non è superata dalla sola circostanza del mero decorso del tempo, che in materia cautelare possiede valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei ad attenuare il giudizio di pericolosità.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per delitti in materia di armi, tentato omicidio, estorsioni consumate e tentata estorsione, aggravati dall’avere agito più persone riunite e con metodo mafioso. Il tribunale del riesame aveva confermato il titolo cautelare, desumendo la gravità indiziaria da riprese di videosorveglianza, da accertamenti della polizia scientifica e da conversazioni intercettate, e aveva ravvisato le esigenze cautelari valorizzando la presunzione correlata all’aggravante e il concreto pericolo di recidiva.

Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo vizi di motivazione sulla gravità indiziaria — in particolare sul preteso ruolo attivo e sull’aggravante del metodo mafioso — e l’apoditticità della motivazione sulle esigenze cautelari, specie quanto all’attualità del pericolo di reiterazione. Il ricorrente ha chiesto una diversa lettura del materiale video.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 23.02.2000, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare in ordine ai gravi indizi non investe il merito della valutazione, ma la congruenza logica e giuridica del percorso argomentativo. Richiama, in senso conforme, Sez. II n. 27866 del 17.06.2019 e Sez. I n. 30416 del 25.09.2020, nonché Sez. II n. 11509 del 2016 e Sez. V n. 50996 del 2014, per sottolineare la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare — giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza — rispetto a quello di merito.

Sul primo motivo la Corte osserva che i giudici della cautela hanno ricostruito il fatto su indizi desumibili dalla visione delle videocamere, dalla presenza dell’indagato sul luogo, dall’incontro con l’esecutore materiale degli spari e dalla consegna di un panno bianco srotolato poco prima dell’esplosione dei colpi. La doglianza difensiva si risolve in una rilettura delle informazioni desumibili dal filmato: si tratta di censura di fatto, che non è idonea a destrutturare la ricostruzione dei giudici di merito. Anche la contestazione dell’aggravante è generica e priva di aggancio effettivo alle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che il tribunale ha correttamente applicato la doppia presunzione relativa dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non risultando acquisiti elementi dai quali desumere l’insussistenza delle esigenze cautelari o la loro soddisfacibilità con misure meno afflittive. Ai fini della presunzione, richiama Sez. I n. 21900 del 07.05.2021, per cui il mero decorso del tempo non vale a escludere l’attualità e la concretezza del pericolo. Nel caso concreto il tribunale ha indicato elementi positivi ulteriori, tra cui la gravità dei fatti, il contesto associativo e i precedenti dell’indagato.

Il ricorso è pertanto inammissibile perché generico e articolato secondo uno schema non consentito. Alla declaratoria segue la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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