Partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico: insufficiente la motivazione sul ruolo (Cass. pen. Sez. VI n. 1093 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prova del vincolo permanente nascente dall’accordo associativo può essere desunta anche da facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i viaggi per i rifornimenti, le basi logistiche, le forme organizzative e la commissione di reati rientranti nel programma criminoso. La partecipazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 può configurarsi anche in relazione a un rapporto continuativo di fornitura di stupefacenti, purché specifici elementi fattuali rivelino l’affectio societatis e la coscienza e volontà di contribuire al mantenimento dell’associazione. Il giudice di merito è, però, tenuto ad argomentare specificamente sulla desumibilità dagli indizi del ruolo svolto e della consapevole adesione al sodalizio: in difetto, la motivazione sulla gravità indiziaria è gravemente insufficiente.

Il Fatto

Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce, tra l’altro, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria sulla sua partecipazione al sodalizio e sul ruolo soggettivo, contestando la lettura delle conversazioni intercettate e il travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori.

Nei motivi ulteriori si censurano la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura, in ragione del lungo lasso temporale tra le condotte e l’adozione del provvedimento, del ruolo marginale del ricorrente e dell’assenza di reati fine contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ribadisce il principio secondo cui il vincolo associativo può essere provato mediante facta concludentia, richiamando la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. 3 n. 45291 del 2021, Sez. 5 n. 8033 del 2012 e Sez. 4 n. 25471 del 2007. Essendo il reato a forma libera, la condotta può realizzarsi in forme diverse, purché traducendosi in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo.

Quanto alla commissione dei reati fine, la Corte ricorda che, pur non essendone indispensabile la realizzazione, stante l’autonomia del reato associativo, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l’elemento oggettivo della partecipazione, se le connotazioni della condotta rivelano un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo.

Sul rapporto di fornitura di stupefacenti, la Corte richiama Sez. 6 n. 3509 del 2012, Sez. 5 n. 291 del 1997, Sez. 6 n. 51500 del 2018 e Sez. 4 n. 19272 del 2020: la partecipazione è configurabile solo a condizione che sussistano specifici elementi fattuali — durata dell’accordo, modalità dell’approvvigionamento, contenuto economico delle transazioni, rilevanza del contraente per il sodalizio — sintomatici dell’affectio societatis. Occorre non una mera reiterazione della fornitura, ma che questa, per stabilità, modalità e rilevanza economica, assuma le connotazioni di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe un prevedibile effetto destabilizzante.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. Il Tribunale ha posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria elementi — dichiarazioni dei collaboratori e conversazioni intercettate — che appaiono sintomatici, da un lato, di un rapporto sinallagmatico di acquisto di cocaina e, dall’altro, dell’attività di spaccio del ricorrente. Tuttavia ha omesso di argomentare sulla desumibilità dagli indizi di alcuno degli indici della partecipazione.

Dall’ordinanza non emerge con chiarezza quale sia il ruolo attribuito al ricorrente, se di pusher per conto del gruppo ovvero di stabile acquirente. In entrambi i casi la motivazione appare gravemente insufficiente a evidenziare, nei termini di qualificata probabilità propri della fase cautelare, che il ricorrente agisse consapevolmente nell’ambito dell’organizzazione e per il perseguimento dei suoi scopi. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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