Misure alternative e pericolosità sociale valutabile su fatti reato non definiti (Cass. pen. Sez. I n. 32871 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, quali espressione di un atteggiamento incompatibile con l’adesione allo stesso. La valutazione della pericolosità sociale e dell’inaffidabilità del condannato può fondarsi sulla reiterazione di condotte illecite della stessa natura di quelle oggetto della condanna in esecuzione, intervenute in epoca recente e posteriore. È inammissibile, perché versato in fatto, il motivo che solleciti apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del tribunale. Il motivo che denunci l’omessa disamina delle relazioni degli organi di osservazione è generico se non indica le informazioni positive che da esse potevano trarsi.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate dal condannato. A fondamento della decisione il Tribunale ha rilevato che questi, dopo la presentazione dell’istanza, era stato riarrestato mentre si trovava in regime di arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., a seguito di ulteriori vicende criminose analoghe a quelle cui si riferisce la pena in esecuzione.
Da qui la prognosi negativa sul rispetto delle prescrizioni tipiche delle misure alternative, ritenendosi possibile che il condannato approfittasse dei residui spazi di libertà per continuare l’attività illecita o per conservarne i contatti. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 47-ter Ord. pen. e la violazione degli artt. 666, comma 5, e 678, comma 2, cod. proc. pen., nonché dell’art. 185 disp. att. cod. proc. pen. e degli artt. 47 e 13 Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Il primo, oltre a essere aspecifico nella parte in cui contesta la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, è interamente versato in fatto: il ricorrente, anziché denunciare uno specifico vizio tra quelli indicati dall’art. 606 cod. proc. pen., sollecita apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità, da sovrapporre a quelli del Tribunale di sorveglianza.
Il percorso argomentativo del Tribunale è ritenuto rigoroso e completo. Esso ha desunto la persistenza della pericolosità sociale e l’inaffidabilità del condannato da un dato sintomatico, quale la reiterazione di condotte illecite della stessa natura di quelle oggetto della condanna in esecuzione, in epoca recente e posteriore.
Nel pervenire a tale valutazione, il giudice di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo. Sul punto la Corte richiama Sez. 1 n. 29863 del 24/03/2023 e Sez. 1 n. 33848 del 30/04/2019.
Il Tribunale ha approfondito la vicenda oggetto del procedimento penale, rimarcando l’emersione di fatti — quali la detenzione dello stupefacente in un locale attiguo a quello in cui il condannato stava scontando gli arresti domiciliari — indicativi dell’assenza di un iniziale percorso di emenda e contrari a una prognosi favorevole. Quanto all’affidamento terapeutico, i relativi presupposti non sono stati esaminati perché la misura non era stata richiesta.
Il secondo motivo è formulato in termini generici: il ricorrente non ha neanche sommariamente indicato quali informazioni positive potessero trarsi dalle relazioni in atti per ridimensionare il giudizio prognostico negativo. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.