Pene accessorie nel patteggiamento allargato applicabili d’ufficio se non escluse (Cass. pen. Sez. II n. 26300 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, riconosciuta alle parti dall’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., deve essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione della pena. Ove tale facoltà non sia stata esercitata, il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie previste dalla legge. Il riferimento alla misura della pena principale costituisce motivazione adeguata e sufficiente ai fini dell’applicazione della pena accessoria predeterminata, quale l’interdizione temporanea dai pubblici uffici di cui all’art. 29 cod. pen. È ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le pene accessorie che non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti.
Il Fatto
Con sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trapani ha applicato nei confronti del ricorrente la pena di anni quattro, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, unitamente alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione eccependo l’illegalità della pena, nella parte in cui il giudice ha applicato d’ufficio l’interdizione dai pubblici uffici sul presupposto che le parti non ne avessero chiesto l’esclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità. In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell’accordo tra le parti, non operando in tal caso la preclusione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuta la generale ammissibilità del ricorso, la Corte ne accerta però l’infondatezza nel merito. Si tratta di patteggiamento “allargato”, nel quale è stata applicata una pena detentiva superiore ad anni tre. A norma dell’art. 445 cod. proc. pen., all’imputato è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, come previsto dall’art. 29 cod. pen.
Il giudice di merito ha provveduto con pronuncia giuridicamente corretta, senza necessità di specifica motivazione, trattandosi dell’applicazione di determinazioni prestabilite dal legislatore rispetto alle quali nessun potere discrezionale è rimesso al decidente. La pena accessoria è stata applicata con meccanico riferimento alla pena della reclusione in concreto inflitta, dando atto che le parti non ne avevano chiesto l’esclusione.
La Corte enuncia la regola centrale. La facoltà di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, prevista per l’imputato e per il pubblico ministero dall’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022, deve essere esercitata contestualmente alla richiesta di applicazione di pena. Ne deriva che il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie qualora tale facoltà non sia stata esercitata.
Il riferimento alla misura della pena principale costituisce motivazione adeguata e sufficiente ai fini dell’applicazione della pena accessoria predeterminata, quale l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice