Inammissibile il ricorso sui motivi generici e sulla colpa grave del curatore (Cass. pen. Sez. VII n. 34467 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. In tema di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, la colpa grave dell’amministratore può desumersi non dal mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma da una provata e consapevole omissione. È estraneo ai poteri della Corte di cassazione il riesame degli elementi di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, confermando la decisione di primo grado, ha affermato la sua responsabilità penale per il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, in riferimento a una società dichiarata fallita. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità in forza di tre motivi, che investono rispettivamente il nesso di causalità, il coefficiente soggettivo della colpa e l’omessa pronuncia sul diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al nesso di causalità. Il motivo è dichiarato non consentito in sede di legittimità per un duplice ordine di ragioni: non risulta specificamente proposto con l’appello e tende a una inammissibile ricostruzione del fatto mediante criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito.

La sentenza impugnata, osserva la Corte, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con particolare riguardo al punto dell’aggravamento del dissesto. Esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.

Il secondo motivo, relativo al coefficiente soggettivo della colpa, è giudicato del tutto generico e assertivo, avendo omesso di assolvere la tipica funzione di critica argomentata. La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato e rileva come la sentenza abbia chiarito che la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento è stata ricondotta a colpa grave, desunta non dal mero ritardo, ma da una provata e consapevole omissione.

Il terzo motivo, che contesta l’omessa pronuncia sul diniego delle attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato, il difetto di motivazione della sentenza di appello su motivi generici, proposti in concorso con altri specifici, non può formare oggetto di ricorso, perché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione. Il ricorrente, inoltre, si è limitato a trascrivere il motivo d’appello senza indicare quale elemento decisivo sarebbe rimasto ignorato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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