Guardia venatoria e zoofila: rileva la sede operativa dell’associazione in ogni provincia (TAR Sicilia n. 2404 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina a guardia volontaria venatoria e a guardia giurata volontaria zoofila può essere rilasciata per un determinato ambito provinciale solo quando l’associazione di affiliazione vi sia realmente ed effettivamente operativa, non essendo sufficiente l’esistenza di una sede in altra provincia. In sede di riesame conseguente ad annullamento o sospensione cautelare, l’amministrazione è tenuta a svolgere una nuova e più completa istruttoria e a dare conto, con motivazione approfondita, della documentazione e delle osservazioni procedimentali del richiedente. Spetta al ricorrente indicare con precisione gli elementi idonei a smentire il giudizio di non operatività nel periodo di riferimento, non potendo supplire il deposito disordinato e generico di documenti.
Il Fatto
L’associazione ricorrente e tre suoi iscritti hanno chiesto al Prefetto il rilascio dei decreti di guardia volontaria venatoria e guardia giurata volontaria zoofila per le province di Palermo e Messina. La Prefettura di Palermo ha accolto solo parzialmente l’istanza, riconoscendo la nomina per il solo ambito palermitano, sulla scorta della nota della Prefettura di Messina secondo cui l’associazione non risultava più operativa e priva di sede locale nel comune di Pettineo.
Impugnati i primi decreti, il TAR ha disposto istruttoria e, con quattro ordinanze cautelari, ha sospeso gli atti rilevando contraddittorietà dell’istruttoria e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, onerando l’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento motivato entro trenta giorni. Ad esito del riesame la Prefettura ha confermato il diniego per Messina con decreti dell’11 dicembre 2025, impugnati con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei quattro ricorsi per connessione oggettiva, dichiarando improcedibili i ricorsi introduttivi per sopravvenuta carenza di interesse a fronte dei nuovi atti, autonomamente lesivi.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: la qualifica è riconosciuta dal Prefetto ai sensi degli artt. 133 e ss. del T.U.L.P.S., per durata biennale, a chi intende svolgere vigilanza sulla protezione degli animali ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, per conto di associazione legittimata. La domanda si presenta alla Prefettura della provincia di residenza dell’aspirante guardia.
Il punto centrale è che l’indagine prefettizia deve accertare la reale operatività dell’associazione in ciascun ambito territoriale richiesto. La Prefettura non avrebbe potuto estendere i titoli a Messina solo perché la sede di Palermo era operativa. Non è sufficiente l’esistenza formale di una sede: occorre l’effettivo svolgimento dell’attività di vigilanza nel territorio di riferimento.
Quanto alla doglianza di difetto di istruttoria, il Collegio l’ha respinta. Mentre la prima informazione della Polizia Municipale di Pettineo era sommaria e solo orale, i nuovi provvedimenti si fondano su una relazione scritta del 5 agosto 2025 e su un’analisi più attenta. L’amministrazione ha preso in esame la documentazione dei ricorrenti, la nuova relazione e le osservazioni procedimentali, con motivazione approfondita. La comunicazione ex art. 10-bis è stata regolarmente trasmessa, con adeguato margine per le repliche.
Determinante è risultato il salto temporale nelle attività di polizia giudiziaria asseritamente svolte dall’ente nella provincia di Messina da gennaio 2024 a settembre 2025. Il Tribunale ha verificato che i verbali e le denunce prodotti riguardano comuni della provincia di Palermo; le infrazioni nel territorio messinese sono successive alla proposizione dei giudizi e quindi irrilevanti, dovendo i provvedimenti valutarsi secondo le condizioni esistenti al momento della domanda. I ricorrenti non hanno mai indicato con precisione i documenti idonei a smentire tale assunto, limitandosi a rinvii generici al vasto materiale depositato.
Il Collegio ha quindi respinto i motivi aggiunti, accogliendo le domande ex art. 116 c.p.a. ai soli fini della condanna alle spese per soccombenza virtuale, avendo l’amministrazione fornito gli atti solo in corso di causa, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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