Servizio in ausiliaria senza assegni valido per la riliquidazione del TFS (TAR Lazio n. 14421 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio prestato dal personale militare collocato in ausiliaria e richiamato in servizio a domanda senza assegni è utilmente valutabile ai fini della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, purché risulti accertato il versamento del contributo all’Opera di Previdenza, sia per la quota a carico dell’Amministrazione (7,10%) sia per quella gravante sul dipendente (2,50%). L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, che risponde in giudizio per il relativo pagamento; l’Amministrazione militare di appartenenza, che ha trasmesso i dati contributivi, è priva di legittimazione passiva.
Il Fatto
Un Luogotenente Cariche Speciali della Guardia di Finanza, dopo aver prestato servizio ininterrottamente dal 1972 al 2013, era stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Successivamente, a seguito di domanda di richiamo in servizio senza assegni ai sensi dell’art. 986 del D. Lgs. n. 66/2010, era stato inserito nella categoria dell’ausiliaria e richiamato in servizio, svolgendo attività lavorativa fino al 4 luglio 2018.
Durante il quinquennio, il militare aveva continuato a percepire le competenze economiche ed era stato assoggettato alle trattenute previdenziali per l’Opera di Previdenza. L’INPS, tuttavia, con provvedimento del 10 febbraio 2020, rigettava l’istanza di riliquidazione dell’indennità di buonuscita, negando la valutabilità del periodo di richiamo. A fronte della successiva inerzia dell’Istituto, il ricorrente agiva in giudizio per l’accertamento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento delle maggiori somme.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, richiamando il consolidato orientamento per cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale competente. La partecipazione dell’Amministrazione militare al procedimento amministrativo, mediante la trasmissione dei dati sulla regolarità contributiva, rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione tra gli enti e non incide sulla legittimazione a partecipare al giudizio.
Nel merito, il Collegio ha applicato il principio già affermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie sovrapponibile, per cui il servizio prestato dal personale collocato in ausiliaria e richiamato in servizio senza assegni deve essere utilmente valutato ai fini della riliquidazione dell’indennità, purché risulti accertato il versamento del contributo all’Opera di Previdenza per entrambe le quote.
La conclusione trova fondamento nell’art. 4 del d.P.R. n. 1032/1973, che disciplina l’istituto della riliquidazione nei casi di ulteriore servizio utile, nonché nell’orientamento successivamente recepito dalla stessa amministrazione previdenziale, che, conformandosi al parere del Ministero del lavoro, ha riconosciuto con la circolare n. 159 del 2021 la rilevanza dei periodi di richiamo prestati in ausiliaria senza assegni.
Nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti richiesti è risultata documentalmente comprovata: dagli atti emergono l’effettiva prestazione di servizio nel periodo 2013-2018, le trattenute operate sul trattamento economico e il versamento della contribuzione a carico dell’Amministrazione, espressamente attestato dalla Guardia di Finanza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’INPS a corrispondere le maggiori somme, maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, tenuto conto della iniziale non univocità degli orientamenti interpretativi.
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Nota della Redazione
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