Inoppugnabilità dell’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Sicilia n. 2411 del 08.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione del provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è inammissibile per difetto di interesse quando non sia stata previamente impugnata l’ordinanza di demolizione, atto presupposto i cui effetti si sono ormai consolidati per inoppugnabilità. Le doglianze che attengono alla qualificazione dell’intervento edilizio e all’applicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non possono essere riproposte in sede di gravame avverso l’atto applicativo, che non presenta autonoma lesività. L’acquisizione al patrimonio comunale costituisce azione amministrativa dovuta e rigidamente vincolata, con fase partecipativa circoscritta alla sola verifica dell’elemento materiale dell’illecito e della mancata demolizione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in comune, ha presentato nel 2008 istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza titolo su due immobili preesistenti. L’istanza veniva rigettata con ordinanza che ingiungeva la demolizione delle opere abusive. Avverso tale ordinanza il ricorrente notificava ricorso giurisdizionale nel 2009, senza però depositarlo presso il TAR.

Successivamente il Comune, ritenendo applicabile l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, notificava l’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire e la contestuale acquisizione al patrimonio comunale dei fabbricati, con trascrizione nei registri immobiliari. Il ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la natura di ristrutturazione degli interventi e l’inapplicabilità della sanzione ablatoria, oltre all’illegittimità per i vizi sintomatici del cattivo uso del potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La questione centrale riguarda il rapporto tra l’ordinanza di demolizione, non impugnata, e il successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza. Secondo il TAR, l’inoppugnabilità dell’atto presupposto consolida i suoi effetti e impedisce di denunciarne i vizi in sede di gravame avverso l’atto applicativo che lo richiama.

Il ricorrente ha contestato in questa sede profili che attengono propriamente alla pregressa ingiunzione demolitoria. In particolare, ha sostenuto che gli interventi sarebbero riconducibili alla ristrutturazione edilizia, con conseguente inapplicabilità dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tali valutazioni, osserva il Collegio, sono state già oggetto di analisi in sede di emissione dell’ordine demolitorio. Una riapertura della fase partecipativa in sede di acquisizione concretizzerebbe una violazione dei termini perentori per l’impugnazione dell’atto presupposto.

Il TAR richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato n. 5805 del 2025 e del TAR Lazio n. 5974 del 2025, secondo cui l’acquisizione gratuita è azione dovuta e rigidamente vincolata, non richiedendo concreti apporti partecipativi del privato. Ai sensi del comma 3 dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione deve verificare solo se la demolizione è realmente avvenuta, mentre gli effetti dell’inottemperanza sono prestabiliti dalla legge.

Quanto agli altri atti impugnati, i verbali di accertamento dell’inottemperanza, il Collegio li qualifica come atti endoprocedimentali, aventi efficacia dichiarativa delle operazioni effettuate. Essi rappresentano manifestazione di scienza strumentale rispetto all’atto di acquisizione e non sono autonomamente lesivi.

Il TAR esclude infine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001 per manifesta infondatezza, rilevando che l’accertamento sulla qualificazione dell’abuso è compiuto a monte, in vista dell’emissione dell’ordine di demolizione, e che l’atto del comma 4, di natura dichiarativa, perfeziona la fattispecie a formazione progressiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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