DASPO e obbligo di presentazione: competente il GIP, ricorso del PM inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 2609 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Una volta convalidato dal GIP il provvedimento del Questore che impone l’obbligo di presentazione in occasione di manifestazioni sportive, la competenza a provvedere sulla richiesta di revoca o di modifica dell’obbligo spetta al medesimo GIP già investito della convalida, e non al Questore. La natura di misura di prevenzione dell’obbligo di presentazione giustifica la necessità che il giudice si pronunci sulla permanenza degli elementi posti a base del provvedimento impositivo. Il ricorso del Procuratore della Repubblica che denunci la carenza di potere del GIP è inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse alla rimozione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con provvedimento dell’11.04.2023 il Questore di Agrigento aveva imposto a un soggetto l’obbligo di presentazione, poi convalidato dal GIP del Tribunale di Agrigento. Con ordinanza dell’01.08.2024 lo stesso GIP aveva modificato l’obbligo, in ragione del trasferimento del titolo sportivo della ASD a una diversa società, che avrebbe giocato in altro stadio.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la carenza di potere del giudice. Secondo il ricorrente, una volta convalidato il provvedimento questorile, al GIP non restava alcun margine di intervento sul regime da esso derivante, spettando al Questore la modifica delle prescrizioni imposte.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di un concreto e attuale interesse dell’ufficio che lo ha proposto. Il provvedimento impugnato fu adottato perché la società sportiva a cui erano collegate le partite dell’obbligo di presentazione aveva trasferito il proprio titolo a una diversa compagine, destinata a giocare in altro stadio.
Senza l’intervento del giudice, il DASPO e l’ordine di presentazione sarebbero rimasti privi di effetti, essendo venuto meno il soggetto a cui erano collegati. Non è pertanto individuabile l’interesse perseguito con il ricorso, che non può risolversi nella pretesa di una formale applicazione della legge. La Corte richiama sul punto i precedenti Sez. V n. 28600 del 2017, Sez. III n. 43886 del 2024 e Sez. V n. 2712 del 1993.
Nel merito la censura è comunque infondata. Il comma 5 dell’art. 6 legge n. 401/1989 aveva in un primo tempo indotto la giurisprudenza a ritenere che revoca e modifica delle prescrizioni fossero di competenza del Questore, sul presupposto che il controllo del GIP si esaurisse con la convalida. In tal senso la Corte cita Sez. III n. 15261 del 2009 e Sez. III n. 20782 del 2013.
La più attenta dottrina aveva però rilevato i profili di incostituzionalità e illogicità di tale impostazione, che finiva per attribuire al Questore la potestà di incidere su un obbligo costituente libertà personale, la cui imposizione richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria. A tali incongruenze ha posto rimedio il più recente orientamento di legittimità, cui il Collegio ha inteso dare continuità, secondo cui competente è il GIP già investito della convalida, come affermato da Sez. III n. 24819 del 2016.
Il principio risulta recepito dalle sentenze successive in materia, tra cui Sez. III n. 34404 del 2022, Sez. III n. 23435 del 2020 e Sez. III n. 6526 del 2019. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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