Revoca delle autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 19042 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con i quali il Magistrato di sorveglianza revoca l’autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio concessa al condannato in regime di detenzione domiciliare, incidendo sulla libertà personale, sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. e dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.. Il sindacato di legittimità non può estendersi a una rivalutazione del merito, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza di una motivazione meramente apparente. È inammissibile il ricorso che, lungi dall’indicare una violazione di legge, solleciti una diversa valutazione di circostanze di fatto.

Il Fatto

Un condannato, ammesso alla detenzione domiciliare, era stato autorizzato dal Magistrato di sorveglianza ad allontanarsi dalla propria abitazione per alcune ore nei giorni feriali, al fine di provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e dei familiari. Nel corso di un controllo, l’uomo non era stato trovato nel domicilio in un orario non consentito.

A seguito di tale accertamento, il Magistrato di sorveglianza aveva revocato l’autorizzazione all’allontanamento. Il condannato proponeva reclamo, sostenendo di aver agito in buona fede e per un equivoco, nonché adducendo la propria scarsa scolarizzazione. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza qualificava l’atto come ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il regime di impugnazione. Ha richiamato il principio per cui i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che regolano le modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, come quelli che revocano l’autorizzazione ad allontanarsi, sono provvedimenti sulla libertà personale. In quanto tali, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. e dell’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., sono sempre ricorribili per cassazione, ma solo per violazione di legge. La Corte ha ancorato tale conclusione al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 24 del 1997 in materia di arresti domiciliari, valorizzando la natura delle decisioni che incidono sul grado di afflittività della misura.

Nel caso di specie, la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato celasse una violazione di legge. Il Magistrato di sorveglianza, nel revocare la sola autorizzazione ad uscire, aveva preso atto delle segnalazioni dei Carabinieri. La scelta di non disporre la sospensione della misura alternativa, ma di limitarne le modalità, era stata il frutto di una valutazione discrezionale.

Le doglianze del ricorrente, incentrate sulla buona fede, sull’equivoco e sul deficit culturale, sono state ritenute dal Collegio mere censure fattuali. Esse, infatti, miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha altresì rilevato come il dato della scarsa scolarizzazione fosse smentito dal possesso della licenza media.

La motivazione del provvedimento non è risultata apparente, poiché il giudice di merito aveva espresso un ragionamento logico e ancorato alle risultanze processuali. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di motivazione apparente delineate dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Tutte le 660 sentenze sull'art. 568 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *