Revoca d’ufficio della sospensione condizionale illegittima per violazione del principio devolutivo (Cass. pen. Sez. VI n. 10384 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di appello non può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado quando non sia stata investita dell’impugnazione sul punto. Il potere di revoca è precluso dal principio devolutivo, in ossequio al quale il giudice dell’impugnazione non può pronunciarsi su questioni non devolute. La revoca del beneficio disposta di ufficio in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. è legittima soltanto in sede esecutiva, allorché il giudice di primo grado abbia concesso il beneficio in presenza di una causa ostativa a lui ignota ma nota al giudice di appello, che non abbia espresso alcuna valutazione sul punto, neppure implicita.
Il Fatto
La Corte di appello conferma la sentenza con cui il Tribunale aveva riconosciuto il ricorrente colpevole di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate, condannandolo alla pena di giustizia. Nel decidere l’impugnazione, la Corte dispone la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa dal primo giudice.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo quattro motivi: l’omessa considerazione del legittimo impedimento del difensore a presenziare all’udienza; il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la illegittimità della revoca della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina il ricorso e lo accoglie solo in parte. Il primo motivo è infondato: il difensore, con la nota del 16 giugno 2024, si era limitato a comunicare la propria degenza della stessa data, allegando una certificazione che nulla diceva sulla durata o sulle ragioni dell’impedimento, senza formulare una esplicita e motivata istanza di rinvio. Una siffatta proposizione non obbligava la Corte di appello a una specifica risposta.
Anche il secondo e il terzo motivo sono genericamente proposti. Il secondo si scontra con il doppio conforme accertamento circa il violento atto oppositivo posto in essere dall’imputato; il terzo replica la genericità del correlato motivo di appello in ordine al trattamento sanzionatorio.
È invece fondato il quarto motivo. La Corte di appello ha proceduto di ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena. Il Collegio richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 36460 del 30/05/2024, secondo cui è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello di appello non investito dell’impugnazione sul punto. A quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio in ossequio al principio devolutivo, non avendo egli espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita.
Ne consegue che la revoca del beneficio, al quale l’imputato era stato ammesso dal primo giudice, è intervenuta in violazione del principio devolutivo e deve essere annullata. La sentenza è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rigetto nel resto del ricorso.
Nota della Redazione
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