Annullato il reato associativo, la custodia in carcere resta autonoma (Cass. pen. Sez. V n. 20356 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’annullamento dell’ordinanza applicativa limitatamente al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso non impone al Tribunale del riesame una riconsiderazione complessiva del quadro cautelare né il d’ufficio ridimensionamento della misura custodiale per i reati minori. Il giudice è tenuto a valutare in modo specifico e personale le esigenze cautelari di ciascun indagato, non essendo sufficiente l’identità del reato associativo escluso per presumere l’equiparazione delle posizioni. La doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferita ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., opera anche per i delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., con la conseguenza che la custodia in carcere resta giustificata anche quando la partecipazione associativa sia stata esclusa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato all’indagato la custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per tre episodi di tentata estorsione pluriaggravata. Il Tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza difensiva, ha annullato l’ordinanza limitatamente al capo associativo, confermando nel resto la misura custodiale.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi con cui ha contestato la persistenza delle esigenze cautelari, l’adeguatezza della misura, la disparità di trattamento rispetto a un coindagato raggiunto da arresti domiciliari e la sussistenza dei gravi indizi in ordine alle pretese estorsive.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, respingendo i primi due motivi, scrutinati congiuntamente perché correlati. Il Tribunale del Riesame ha reso, in ordine alla posizione dell’indagato, una motivazione ampia e congrua sulle esigenze cautelari, escludendo vizi logici.
La Corte ha valorizzato il ragionamento del giudice di merito, secondo cui soltanto la massima misura custodiale poteva assicurare il contenimento del ricorrente, arginando l’elevata possibilità di reiterazione e imponendo la cessione dei contatti con i contesti criminali del territorio. Il Tribunale ha evidenziato la gravità concreta delle vicende illecite, l’intenso allarme sociale, l’indole prevaricatrice dell’indagato e i precedenti per delitti in materia di armi e contro il patrimonio.
Sul raffronto con la posizione del coindagato, la Corte ha affermato che le esigenze cautelari vanno valutate in modo specifico e personale, non bastando la comune esclusione del reato associativo per ritenerle equiparate.
Quanto alla doppia presunzione, i giudici di legittimità hanno confermato che essa rimane applicabile, poiché il Tribunale ha mantenuto l’ordinanza genetica per le estorsioni aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen., richiamando il precedente Sez. II n. 23935 del 2022, secondo cui la presunzione opera anche per i delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. I motivi quarto, quinto e sesto, tutti versati in fatto, sono stati parimenti dichiarati inammissibili: le censure, dirette a ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e n. 18620 del 2017. La Corte ha richiamato anche Sez. II n. 9212 del 2017 e Sez. Un. n. 22242 del 2011 per circoscrivere il sindacato alla congruità della motivazione. Ha inoltre escluso contraddizione alcuna nell’annullamento del capo associativo, poiché l’aggravante mafiosa prescinde dalla partecipazione al sodalizio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 51 c.p.p. – Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure