Ricorso inammissibile contro ordinanza sul reclamo ex art 410-bis cpp (Cass. pen. Sez. II n. 33134 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Tribunale, in composizione monocratica, decide il reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., non è impugnabile con ricorso per cassazione. In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso eventualmente proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., salvo che non si deduca l’abnormità dell’atto gravato. La non impugnabilità in sede di legittimità non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost., né con l’art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU, poiché la garanzia del doppio grado di giurisdizione è prevista solo in caso di condanna e resta comunque assicurata dalla procedura di reclamo.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza resa il 19 maggio 2026, ha rigettato il reclamo proposto, ai sensi dell’art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 21 luglio 2025.
La parte offesa aveva dedotto che il provvedimento di archiviazione era stato adottato senza che la relativa richiesta le fosse stata notificata, nonostante avesse chiesto di esserne informata. Il Tribunale ha ritenuto la notifica ritualmente eseguita presso uno dei domicili digitali indicati, osservando che il reclamo non può investire il merito della pronuncia ma solo l’osservanza delle norme regolatrici del procedimento decisionale del G.I.P.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ragione assorbente di ordine processuale: l’ordinanza resa ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen. non è impugnabile, salvo che per abnormità. Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato l’abnormità del provvedimento, ma ha dedotto esclusivamente vizi di violazione di legge e di motivazione, con tre motivi relativi all’omessa informativa alla parte offesa e alla ritualità della nomina del difensore.
La Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. VI n. 12244 del 07.03.2019, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa contro l’archiviazione, essendo il ricorso proponibile solo per lamentare l’abnormità dell’atto e non anche per far valere i vizi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. Nello stesso senso è citata la Sez. V, ordinanza n. 40127 del 09.07.2018, che ha escluso il contrasto della non impugnabilità con l’art. 24 Cost. e con l’art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU.
Il percorso argomentativo valorizza la legge n. 103/2017, che ha riconfigurato il regime di impugnabilità dell’archiviazione abrogando il sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen. e introducendo l’art. 410-bis cod. proc. pen., il quale sostituisce al ricorso per cassazione il reclamo al Tribunale monocratico. Poiché il terzo comma della disposizione esclude espressamente l’impugnabilità dell’ordinanza, opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
La Corte esclude una lettura costituzionalmente orientata fondata sull’art. 24 Cost., ricordando che l’art. 111, comma 7, Cost. eleva a rango costituzionale il ricorso per cassazione solo per le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale. L’ordinanza in questione non ha natura sostanziale di sentenza, come già affermato dalla Sez. VI n. 17535 del 23.03.2018, poiché i provvedimenti in materia di archiviazione sono privi di stabile valore decisorio, essendo revocabili attraverso il meccanismo dell’art. 414 cod. proc. pen. Nemmeno può invocarsi il diritto di difesa per imporre una determinata articolazione dei gradi processuali.
Il ricorso è dunque inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando esente da colpa, al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, secondo i criteri della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 409 c.p.p. – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione
- Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso