Reato continuato in executivis: reato-base e pena inflitta in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 11936 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel quantificare la pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice dell’esecuzione individua la violazione più grave in quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. La specie e la misura di tale pena non possono essere modificate, né in senso peggiorativo né migliorativo, potendo operarsi solo una riduzione delle pene irrogate per i reati satellite. Il giudice è tenuto a motivare la pena-base e l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., con obbligo motivazionale tanto più intenso quanto più ci si discosti dal minimo edittale. È escluso che la rideterminazione possa comprimere quanto deciso in sede di cognizione, operando il vincolo del giudicato e la logica del favor rei.
Il Fatto
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte territoriale, quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di un condannato volta al riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con due sentenze definitive, rideterminando la pena complessiva.
Il ricorrente censura il calcolo aritmetico delle pene. Sostiene che il giudice dell’esecuzione ha ridotto la pena rispetto a quella inflitta in sede di cognizione, ha indicato erroneamente la natura e la data di una delle sentenze e ha individuato come reato più grave quello punito con la pena minore. La questione approda in cassazione per verificare la correttezza del percorso di determinazione della pena in executivis.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul reato continuato: l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, provata di regola da indici esteriori significativi del dato progettuale sottostante (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, Di Maria).
Nel quantificare la pena, il giudice dell’esecuzione esercita un potere discrezionale secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen. e deve motivare sia l’individuazione della pena-base sia l’entità dei singoli aumenti per i reati satellite, non bastando il rispetto del limite legale del triplo (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, Bruzzaniti; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio).
L’obbligo motivazionale è elastico e si estende anche ai reati satellite, come precisato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone: quanto più la pena si discosta dal minimo edittale, tanto più il giudice deve indicare i criteri rilevanti tra quelli dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo).
Quanto all’individuazione della violazione più grave, l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. impone di riferirsi a quella per cui è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si sia proceduto con giudizio abbreviato. Il giudice dell’esecuzione è vincolato alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, non modificabile in alcun senso, e può solo ridurre le pene dei reati satellite (Sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall). Egli deve evitare pene peggiorative lesive del favor rei, ma non può eludere il giudicato riducendo la pena.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha individuato come reato-base quello punito con la pena minore, violando l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., e ha valutato tale reato al lordo delle riduzioni per le attenuanti e il rito, anziché nell’entità concretamente inflitta. L’ordinanza è dunque annullata limitatamente alla misura della pena complessiva, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari.
Nota della Redazione
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