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Guida in stato di ebbrezza e decorso temporale tra guida e alcoltest (Cass. pen. n. 5530 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione dell’alcoltest è fisiologico e inevitabile e non incide di per sé sulla validità e attendibilità del rilevamento alcolemico. La necessità di corroborare l’esito dell’alcoltest con ulteriori elementi indiziari dello stato di ebbrezza ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui sia decorso un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida e l’accertamento tecnico. Il ricorso per cassazione che riproponga censure generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, è inammissibile.

Il Fatto

L’imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva ridotto la pena dell’ammenda ma confermato la condanna per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. La difesa deduceva vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui alla lett. b) della medesima norma, sostenendo che al momento della guida il tasso alcolemico sarebbe stato pari o inferiore a 1,50 g/l, atteso che l’accertamento era avvenuto poco più di dieci minuti dopo il fermo. L’imputato chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e privo della necessaria specificità in tutte le sue articolazioni. Il ricorso, nel riproporre profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito, non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in una pedissequa reiterazione di doglianze generiche e assertive. La Corte ha richiamato, in proposito, la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso che lamenti una carenza o illogicità della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 2019; Sez. 3, n. 44882 del 2014; Sez. 6, n. 20377 del 2009).

Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di appello, i quali avevano provato lo stato di ebbrezza sulla base di una pluralità di elementi convergenti: gli indici sintomatici riscontrati al momento del controllo — alito vinoso, smodata loquacità e occhi lucidi — e gli esiti dei due accertamenti alcolemici eseguiti mediante etilometro, che avevano restituito un tasso pari a 1,92 g/l e a 2,07 g/l. Alla luce di tali risultanze, la tesi difensiva è stata correttamente qualificata come meramente congetturale, priva di adeguato supporto probatorio.

La Corte ha inoltre ribadito il consolidato principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l’esecuzione dell’alcoltest è fisiologico e inevitabile e non incide sulla validità e attendibilità del rilevamento alcolemico, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 13999 del 2014) che ha affermato tale principio anche in fattispecie in cui erano trascorsi circa trenta minuti tra la guida e le prove etilometriche. La necessità di corroborare l’esito dell’alcoltest con ulteriori elementi indiziari è riconosciuta esclusivamente nell’ipotesi in cui sia decorso un intervallo di alcune ore tra la condotta e l’accertamento tecnico (Sez. 4, n. 47298 del 2014).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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